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Marco Martorana - Avvocato e Zakaria Sichi
Esame della fattispecie di reato ex art. 609 undecies e profili applicativi nella sentenza n. 3503/2022 del Tribunale di Salerno
Il fenomeno del sexting consiste nella condivisione di messaggi a sfondo sessuale attraverso l'utilizzo di pc o dispositivi mobili in rete. Accade quasi tutto sui social network, ragione per la quale non si fatica a capire quanto questa pratica sia diffusa soprattutto tra gli adolescenti (e quanto gravi siano i rischi connessi proprio per la delicatezza dell'età dei soggetti coinvolti). Lo sostiene peraltro “Save the children” che, intervenuto sull'argomento sulle colonne del proprio sito ufficiale, scrive: “Il sexting tra gli adolescenti rientra pienamente nel processo di costruzione scoperta della propria identità, tipico di questo periodo. Insomma non è niente di nuovo, ma i mezzi attraverso cui si esprimono sono cambiati e si sono evoluti nel tempo”.
Come è risaputo, l’utilizzo di strumenti quali internet e social network impediscono di fatto una rimozione sicura e definitiva di tutto ciò che ivi inizia a circolare, comportando di fatto l’impossibilità di cancellare completamente gli effetti dannosi che condotte come quelle innanzi descritte comportano. Anche in considerazione del fisiologico sviluppo ormonale, è assai opportuno mettere in luce le principali criticità sottese. Ad esempio, secondo quanto riferito da Inside marketing "il 6% dei ragazzi comunità inferiore ai 14 anni avrebbe inviato foto intime tramite messaggi privati”.
Questo ci fa dunque capire che il sexting è praticato anche da preadolescenti la cui posizione, al cospetto della legge, richiama una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere.
Tribunale di Salerno di Sezione III penale Sentenza 18 novembre 2021 n. 3503 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE PENALE Il Giudice dott.ssa Cristina De Luca con l'intervento del V.P.O. dott.ssa Ma.CA. e con l'assistenza del Cancelliere Ga.PA. all'udienza del 18.11.2021, mediante lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale di primo grado NEI CONFRONTI DI (...) - nato a (...) il (...), libero, presente, difeso di fiducia dall'Avv. Vi.MI. IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 609 undecies c.p.: "perché, mediante l'utilizzo della chat "(...)", adescava la minore di anni 10 (...) attraverso atti consistenti in messaggi, foto e video a sfondo sessuale, inviando alla stessa un'immagine ritraente il suo organo genitale, proferendo espressioni del tipo "Di me ti puoi fidare, ti farò divertire, ti piace il mio c...zo". Con recidiva reiterata. PARTE CIVILE - (...), assistita dall'Avv. Sa.Ai. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto emesso dal P.M. in sede il 31.1.2020, l'odierno imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di adescamento di minorenni nei termini precisati nel capo di imputazione in epigrafe. All'odierna udienza l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato ed ha reso spontanee dichiarazioni; in esito, previa discussione delle parti e camera di consiglio, il processo è stato deciso come da dispositivo contestualmente motivato. Il processo è sorto dalla denuncia sporta da (...), nella qualità di madre della minore (...), che aveva dieci anni all'epoca dei fatti. La signora (...) riferiva che era separata dal padre della bambina, (...), pertanto la figlia trascorreva dei periodi di vacanza senza di lei e con quest'ultimo in Francia. In queste occasioni la bambina utilizzava un telefono cellulare con connessione dati. Il 4.8.2017 il compagno della signora (...) aveva guardato lo smartphone di sua figlia ed aveva così notato che il 3 agosto le era stato inviato un messaggio da un'utenza n. (...), del seguente tenore: "Ciao, vuoi essere ospite nel mio letto?". Il suo compagno, fingendosi (...), aveva risposto chiedendo chi fosse all'interlocutore, il quale aveva scritto: "sono uno che ha qualcosa per te" ed aveva inviato una foto raffigurante l'organo genitale maschile, con la scritta: "questo è per te, ti piace?". La conversazione era proseguita e se ne riporta di seguito il contenuto, versato in atti previa estrapolazione dai messaggi (...), avvertendosi che per comodità di lettura l'imputato verrà individuato con la lettera D ((...)) e l'interlocutore con la lettera I (interlocutore). 4 agosto 2017, dalle ore 23.51 alle ore 00.05 I- Ma quanti anni hai D- Sono un uomo maturo e riservato ti puoi fidare ti farò divertire ti piace il mio c...zo I- Ma io sono una bambina D- Quanti anni ha io voglio solo farti divertire non farti male I- 10 anni D- Ti piace succhiare il c...zo I- Sono piccola ho detto...Dove abiti D- Io a Nola ma ti piace succhiare il mio c...zo? I- Come hai il mio numero? D- Tu mi hai dato stavano chattando allora lo vuoi si o no I- Ma io non ti ho dato il mio numero D- wwf I- Ce l'hanno solo i miei genitori...che fai. Che cosa wwf Data indicata come "Ieri" dalle ore 16.36 alle ore 21.39 D-Ciao come stai I- Bene D-invia un filmato con genitali maschili I- Ma perché mi mandi questo io non capisco D- Vedi se ti piace così I-Ma io sono piccola L'imputato, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, ha ammesso di aver inviato i messaggi; tuttavia ha precisato che non aveva creduto al fatto che il suo interlocutore fosse una minorenne e che comunque aveva smesso di inviare messaggi quando quest'ultimo non aveva più risposto, senza ulteriori insistenze. La difesa ha rilevato nel corso della discussione che il reato non sarebbe consumato, in quanto i messaggi non erano intercorsi con la minore bensì con un adulto e in ogni caso il numero telefonico non era intestato alla bambina bensì alla madre di quest'ultima. Va osservato anzitutto che la fattispecie di cui all'art. 609-undecies c.p. rappresenta un reato di pericolo concreto, che non richiede il nocumento effettivo del bene giuridico tutelato, ma è volto a neutralizzare il rischio di commissione di più gravi reati a sfondo sessuale. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la potenziale minaccia subita dal bene giuridico si concretizza nella sussistenza del dolo specifico finalizzato al compimento dei reati-scopo previsti dalla disposizione. Le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore divengono sanzionabili a titolo di adescamento quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile. Il legislatore, dunque, ha anticipato la tutela penale alle condotte preparatorie dei reati al quale la volontà dell'agente è finalizzata; proprio con riferimento al dolo specifico, è richiesto che l'autore agisca con la coscienza e volontà degli elementi oggettivi della fattispecie, ad eccezione dell'età della vittima. Infatti, l'art. 609 sexies c.p. prevede che per i reati in materia sessuale, compreso quello in esame, l'autore non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, le argomentazioni difensive devono essere disattese. La dinamica della vicenda, tipica delle vicende di adescamento on line, esclude l'ignoranza incolpevole dell'imputato. A tal fine è irrilevante l'intestazione del telefono alla madre, posto che il numero dei soggetti minorenni non può mai essere intestato loro. Nel caso in esame, peraltro, ad onta delle giustificazioni offerte dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni, l'interlocutore del (...) ha più volte ribadito di essere una bambina di dieci anni.. Quanto alla circostanza che a rispondere ai messaggi fosse in realtà un soggetto maggiore d'età, la fisionomia della fattispecie, sopra descritta, esclude che sia necessario che la condotta di adescamento trovi effettivamente quale interlocutore il minore adescato. L'imputato, pertanto, deve essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto. Quanto alla pena, il certificato penale reca due precedenti per rissa e per violazione di sigilli, risalenti rispettivamente al 2005 ed al 2002, che consentono di escludere la recidiva reiterata contestata, in quanto non rivelatrice di una maggiore pericolosità specifica dell'imputato. Appare dunque congrua, alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e in particolare delle modalità dell'azione, che appaiono allarmanti perché la condotta è assistita da foto e filmati assolutamente espliciti e scabrosi, inviati ad una bambina di dieci anni nell'evidente tentativo di carpirne la curiosità e la fiducia, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (p.b. anni 2 di reclusione, così diminuita ex art. 62 bis c.p.), seguita dalla condanna alle spese processuali ed alle pene accessorie indicate dall'art. 609 nonies c.p. Segue altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, che si liquideranno nella competente sede civile, nonché al pagamento nei confronti della parte civile delle spese processuali, liquidate in dispositivo. La biografia penale, che come si è rilevato reca precedenti per reati di diversa natura e risalenti nel tempo, consente di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Visti gli artt. 438-533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna, applicata la diminuente del rito, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed alle spese processuali. Dichiara sospesa a termini e condizioni di legge la pena sopra inflitta. Visto l'art. 609 nonies c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; nonché l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi dinanzi il competente giudice civile, nonché alla refusione nei confronti della parte civile delle spese processuali che si liquidano in Euro 1100,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Motivi contestuali. Così deciso in Salerno il 18 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2021.
Etichette: Ministero Grazia Giustizia
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