Sentenza della Corte Costituzionale
S.131/2022 del 27/04/2022 C
Udienza Pubblica del 26/04/2022, Presidente AMATO, Redattore NAVARRETTANorme impugnate: Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 09/07/1939, n. 1238 e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396.
Oggetto: Stato civile - Cognome del figlio legittimo - Assunzione del cognome paterno salva la facoltร dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, alla nascita, il solo cognome materno.
- Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facoltร dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno.
- Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell'automatica acquisizione del cognome paterno, anzichรฉ dei cognomi di entrambi i genitori - Contrasto della disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessitร di garantire l'effettiva paritร dei genitori, la pienezza dell'identitร personale del figlio e di salvaguardare l'unitร della famiglia.
Dispositivo: illegittimitร costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibilitร
Atti decisi: ordd. 221/2021, 78/2020 e 25/2021
Etichette: Corte Costituzionale
2 Commenti:
Sentenza giusta questa รจ in altre materie come l'eutanasia che la corte latita
Daniele Verzetti Sai bene perche latita รจ un problema che riguarda molti aspetti. Fermo restando che sono daccordo con te. Non si dovrebbe latitare
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