mercoledì 6 luglio 2022

Art. 113 della Nostra Costituzione

Contro gli atti della pubblica amministrazione Γ¨ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1103 c.1,2125 c.2 ].

Tale tutela giurisdizionale non puΓ² essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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Costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016

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