Art. 113 della Nostra Costituzione
Contro gli atti della pubblica amministrazione Γ¨ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2 ].
Tale tutela giurisdizionale non puΓ² essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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Costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016
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