mercoledì 6 luglio 2022

Art. 113 della Nostra Costituzione

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1103 c.1,2125 c.2 ].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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Costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016

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martedì 5 luglio 2022

Forse

 Credo che la colpa di come sta andando il M5S è solo colpa del Presidente del movimento che è Grillo che è con Conte Ma anche con Di Maio ............ gioca con due mazzi di carte-

Conte farebbe bene ad andare all'opposizione, e non dare la fiducia al Governo, con M5S all'opposizione fa ricca la Meloni di FdI, ma sarebbe molto poco comntento Salvini, che scende "gradini" velocemente.

Sarebbe una bella posizione per un buon equilibrio politico in questo preciso momento.
Mi  auguro che succeda.

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Giusta Condanna

 Per i fratelli Bianchi (credo) esperti in arti marziali hanno dato l'ergastolo.
Giusta pena, con la brutalità dell'uccisione voluta da parte di entrambi.

Qui non è propio di aggravanti o meno .......... hanno cercato la lite, al solo scopo di mettere dominio su persone ed uccidere se qualcuno (in questo caso Willy) bdifendesse da questo voler dominare.

Ovviamente c'è molto poco da dire ........... anche perchè a mio avvioso non si specula con la morte di nessuno.

Ma condanna fu appropiata di questi tempi dove la magistratura pecca un pochino, per fatti già in discussione tra il pubblico.

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lunedì 4 luglio 2022

Ed è questo il vero ......

 ....... problema, è solo uno ...... risolverlo.

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Omofobia

 https://www.baritoday.it/cronaca/aggressione-ragazzi-non-binary-parco-rossani.html
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A Bari sfila l'onda arcobaleno del Pride, corteo per i diritti della comunità Lgbtqi: "Ora la legge regionale contro l'omobitransfobia"

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, oltre 10mila persona hanno partecipato alla manifestazione, con una lunga passeggiata da piazza Umberto a largo Giannella, tra cori, musica, bandiere arcobaleno e striscioni

Oltre 10mila persone hanno sfilato nel pomeriggio per rivendicare il diritto a essere se stessi, nell'attesa di una legge regionale che punisca l'omobitransfobia. È quello che chiede a gran voce il popolo del 'Bari Pride', con un lungo corteo arcobaleno - che ha visto in testa il sindaco di Bari, Antonio Decaro - che nel pomeriggio si è spostato da piazza Umberto I a largo Giannella, tra musica, cori, bandiere e striscioni dedicati alla comunità Lgbtqi. Le voci dalla manifestazione.

Prima gli "insulti omofobi" poi i calci e una pietra in testa: aggressione al parco Rossani, due giovani feriti

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nel giardino a due passi dalla stazione. Bari Pride: "Non possiamo più rimanere in silenzio". Decaro: "Violenza che non resterà impunita"

Aggrediti nel parco Rossani di Bari da un branco di giovani, inizialmente con "insulti omofobi e transfobici", quindi con calci e persino con una pietra scagliata in testa ad uno di loro, ferendolo: è quanto accaduto attorno alle 20 di domenica a due ragazzi non binary di origini foggiane, di 19 e 23 anni, che, in compagnia di alcuni amici stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio nel giardino a pochi passi dalla stazione centrale. Un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi, conclusasi, comunque, con le due vittime finite in ospedale, con una prognosi di 5 e 15 giorni.

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Dalla Finzione


Ma, ammettiamo per un attimo, come fanno gli autori di fantascienza da decenni, che questo sia possibile. Viaggiare alla velocità della luce che è di 299.792.458 Vale a dire a velocità di  (300.000 chilometri al secondo che sarebbe una velocità che solo una fertile immaginazione può equilibrare con un racconto 

Considerando di ignorare il numero incalcolabile di sfide materiali e non materiali, consideriamo le soluzioni immaginate per viaggiare alla velocità della luce e oltre, tipo film dal concetto immagginario stupendo.

Con questa velocità il cambiamento per poter passare facilmente da un mondo a un altro, il un film c'è l'accortezza  che è un requisito essenziale per costruire una storia con cui il lettore o lo spettatore possano identificarsi. Ma anche gli elementi della spiegazione devono apparire credibili. se non vere..

Questa teoria infatti è la prima ipotesi seria sulle possibili scorciatoie nello spazio-tempo o Passaggi tra universi paralleli. 
Che poi il tutto o quasi potrebbe essere che si ferifichi in un prossimo futuro non molto lontano. Credo che certi film oltre l'immagginazione dietro ci siano bene o male delle persone qualificate del settore specifico.

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Come sempre ....

 ..... ci sono leggi che vengono fatte(e sono buone) ma che possono essere migliorate in modo tale che l'uso di queste leggi venga appropiato ai singoli è cge non danneggi altri sistemi .............. e mi riferisco al reddito di cittadinanza .......... ottima legge, se se ne fa uso specifico e non in generale.

Non tutti hanno diritto al Reddito di Cittadinanza, e quest'ultimo non peggiori la ricerca di un lavoro, offerto da agenzie "specializzate" che propongono lavoro, ed il siongolo chiamato rinuncia in più casi ........oggi chi ha il reddito si aspetta un posto dirigenziale e con un minimo di salario di € 2000,00 al mese ovviamente, per meno non prendono posto, gli basta le € 600,00 che da lo stato come Reddito di Cittadinanza.


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domenica 3 luglio 2022

Movimentiamoci


Giuseppe Conte il capitano del M5S mi sta molto in antipatia.
Per un semplice motivo .......... per come agisce e si comporta e per quello che dice dietro le sua parole che gli anno usurpato il posto di Presidente del Consiglio.

E' un poveretto.

Questo signore è un arraffatore girando per internet trovo ........ https://giustiziacivile.com/ Rivista diretta da Giuseppe Conte, inutile dire che per leggere devi avere un abbonamento ............ deviiiiiiiiii pagareeeeeeeee ........... e credo che abbia dell'altro pur di fare soldi, Grillo col suo blog non molla la presa perchè il suo blog con centinaia di visite giornaliere è un fottio di soldi, fa bene a fregarsene degli spettacoli, anche perchè sa grillo che non riscuoterebbe il successo di prima.

Dunque per me Giuseppe Conte sta conducendo male la rinascita del movimento che è pronto a morire politicamente.

Il Cancellieri di Caltanissetta strategicamente ha fatto bene a rimanere, perchè capisce che Conte farà flop e l'unico di M5S è lui nelle capacita di risollevare il Movimenti. Il Cancellieri è uno che sa aspettare, è seduto sulla rive del fiume e che gli passi il corpo di Conte, e lui si alza e si farà avanti già con un suo progetto, e Grillo che gli cala la testa.

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Io

 Non capisco leggendo un po di testate di giornali qui in internet ho sempre la netta sensazione che l'essere umano per andare avanti preferisce ritornare indietro.
Onestamente non capisco, e non credo che la gente del mio quotidiano lo voglia.
Io credo in quel detto .... fermati .... rifletti e poi vai avanti ........... in questo ci credo fermamente, ma tornare indietro non mi va.

Io psso cuocere a legna per impossibilità del gas troppo caro, ma non posso fermarmi solo alla cucina a legna.
Avanti c'è posto, andare indietro non ci sono posti a "sedere"

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sabato 2 luglio 2022

Tunisia. Sta morendo il sogno democratico con l’avallo dell’Unione Europea e dell’Italia (J. Lahbib)

 https://www.farodiroma.it/tunisia-sta-morendo-il-sogno-democratico-con-lavallo-dellunione-europea-e-dellitalia-j-lahbib/
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L’Unione Europea, autoproclamata garante dei valori democratici nel mondo con il supporto del gendarme universale, gli Stati Uniti, stanno silenziosamente e subdolamente ignorando il crollo della nascente democrazia in Tunisia. E questo in nome della stabilità del Mediterraneo che tradotta in parole comprensibili ai comuni mortali significa: controllo dei flussi migratori verso l’Europa e impedire che gli estremisti islamici prendano il sopravvento nel paese, tramite l’appoggio e il finanziamento di un processo autoritario avviato dal presidente Kais Saied. Poco importa se questa politica si tramuterà nel futuro prossimo in un grave errore strategico. L’importante è rafforzare la politica di contenimento rinviando i problemi al domani.

Dalle rivolte del 2011, la Tunisia è stata in gran parte un faro di speranza per gli aspiranti democratici in tutta la regione. Mentre i suoi vicini hanno assistito alla riaffermazione del governo autoritario o sono sprofondati in disordini interni, la più piccola delle nazioni nordafricane ha assistito a elezioni eque, una stampa libera e l’istituzione della costituzione più progressista del mondo arabo.

L'articolo continua cliccando sul link e se non va il click copia e cerca. reputo interessante la lettura.

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Prescrizioni



Da Altalelex.com
mio pensiero personale
ovviamente vi sono altre modi e tipo di prescrizioni, il tutto non può mai essere in un unico articolo.

4.2. Interruzione

Diversamente da quanto visto per le ipotesi di sospensione, in caso di interruzione il corso della prescrizione si arresta in maniera netta e deve ricominciare a scorrere sin dal principio.

Costituiscono causa di interruzione della prescrizione alcune attività che rappresentano snodi significativi del procedimento penale, attraverso i quali si manifesta con tutta evidenza la costante attenzione che l’autorità giudiziaria rivolge verso un determinato fatto di reato.

In base all’art. 160 c.p., la prescrizione è dunque interrotta dai seguenti atti:

  • provvedimenti di natura cautelare o pre-cautelare: ordinanza applicativa di misure cautelari personali ed ordinanza di convalida di arresto o fermo;

  • interrogatori resi al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, nonché invito rivolto dal pubblico ministero all’indagato per presentarsi a rendere interrogatorio;

  • provvedimenti con i quali il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio in cui deciderà sulla richiesta di archiviazione oppure fissa l’udienza preliminare;

  • provvedimenti con i quali vengono introdotti riti alternativi: ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;

  • atti mediante i quali il pubblico ministero esercita l’azione penale: richiesta di rinvio a giudizio, presentazione o citazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, decreto di citazione a giudizio.

Una peculiare causa di interruzione della prescrizione è prevista per i reati tributari: l’art. 17, c.1, D.Lgs. 74/2000 stabilisce infatti che il corso della prescrizione sia interrotto anche per effetto della notifica del verbale di constatazione o dell’atto di accertamento delle violazioni tributarie.

Le conseguenze del fenomeno interruttivo sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 160 c.p., il quale prevede che la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione, precisando poi come, a fronte di più atti interruttivi, il termine prescrizionale ricominci a decorrere dall'ultimo tra essi.

Sotto il profilo soggettivo, l’art. 161, c. 1, c.p. chiarisce che l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato: la giurisprudenza ha sempre fornito un’ampia interpretazione di tale norma, estendendo gli effetti interruttivi a tutti coloro i quali siano stati coinvolti, anche in tempi diversi gli uni dagli altri, nella complessiva attività giudiziaria afferente il medesimo fatto storico (compresi i soggetti rimasti ancora ignoti al momento del verificarsi dell’atto interruttivo).

Il legislatore ha peraltro ritenuto opportuno sottoporre il meccanismo dell’interruzione a precisi limiti di natura temporale, stabilendo che in nessun caso il tempo necessario a prescrivere può essere prolungato oltre i termini di cui all’art. 161, c. 2, c.p., fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51, cc. 3-bis e 3-quater, c.p.p..

Il comma 2 dell’art. 161 c.p. prevede dunque, come regola generale, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione possa comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere: così, ad esempio, un reato punito con la pena edittale massima della reclusione pari a dodici anni si prescriverà comunque, in presenza di atti interruttivi, non oltre il quindicesimo anno dalla sua commissione; allo stesso modo un delitto punito con pena detentiva inferiore a sei anni o con la sola pena pecuniaria, per il quale si applica quindi il termine minimo di prescrizione pari a sei anni, si prescriverà, in presenza di atti interruttivi, entro un termine massimo comunque non superiore a sette anni e mezzo.

Più ampi margini di incremento del tempo necessario a prescrivere sono dalla stessa disposizione previsti con riguardo a specifiche ipotesi di reato e a particolari categorie di soggetti. Per effetto dell’interruzione, il termine di prescrizione può infatti arrivare ad aumentare:

  • della metà per alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal comma 2 dell’art. 161 c.p., e 640-bis c.p.);

  • della metà nelle ipotesi di recidiva aggravata (art. 99, c. 2, c.p.);

  • di due terzi nelle ipotesi di recidiva reiterata (art. 99, c. 4, c.p.);

  • del doppio nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Alla previsione di cui all’art. 161, c. 2, c.p. rimangono infine estranei i reati in materia di terrorismo e criminalità organizzata indicati nella black list di cui all’art. 51, cc. 3-bis e 3-quater, c.p.p., per i quali dunque non si applica alcun limite temporale massimo ai possibili aumenti del tempo necessario a prescrivere determinati da atti interruttivi. Per tali reati l’unica possibilità di cadere in prescrizione è che tra un atto interruttivo e l’altro intercorra un arco di tempo superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 157 c.p.: ipotesi invero piuttosto remota, se si considera che tali fattispecie di delitto rientrano tra le ipotesi per le quali lo stesso art. 157 , c. 6, c.p. prevede il raddoppio del tempo necessario a prescrivere.

La riforma operata con L. 3/2019 ha ovviamente inciso anche sull’art. 160 c.p., nella parte in cui stabiliva che il corso della prescrizione fosse interrotto dall’emissione di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna: tale previsione, recata dal comma 1, deve ritenersi abrogata a far data dal 01.01.2020, in quanto evidentemente incompatibile con il meccanismo di sospensione della prescrizione che la nuova versione dell’art. 159 c.p. fa scattare a partire dalla pronuncia della decisione di primo grado.

5.1. Rilevabilità dell’intervenuta prescrizione

Poiché la prescrizione determina l’estinzione del reato e dunque il venir meno dell’oggetto stesso sul quale l’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi, è compito di quest’ultima accertare costantemente se in relazione al singolo fatto di reato dedotto alla sua attenzione sia eventualmente maturato il termine prescrizionale.

L’art. 129 c.p.p. stabilisce perciò che il giudice, in ogni stato e grado del processo (inteso come sequenza di atti il cui inizio coincide con l’esercizio dell’azione penale e il cui termine sarà segnato da un provvedimento definitivo), procede d’ufficio, mediante sentenza, all’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra le quali è annoverata anche l’estinzione del reato derivante da prescrizione. Il provvedimento consisterà in una sentenza di non luogo a procedere, se emesso in fase di udienza preliminare, oppure in una sentenza di non doversi procedere, se emesso nel corso del dibattimento.

Fermo quindi l’obbligo per il giudice di procedere al tempestivo rilievo dell’intervenuta prescrizione, il legislatore – ben consapevole delle differenze che intercorrono tra le diverse possibili forme di proscioglimento – ha però opportunamente previsto la possibilità di dar prevalenza ad un accertamento nel merito della vicenda oggetto di giudizio: il comma 2 dell’art. 129 c.p. dispone infatti che, quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronunci sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

La prescrizione eventualmente maturata nella fase delle indagini preliminari determinerà invece una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 411 c.p.p., alla quale farà eventualmente seguito un corrispondente provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari (con le forme del decreto o dell’ordinanza, a seconda dei casi).

5.2. Rilevabilità della prescrizione nei giudizi di impugnazione

Per effetto della “riforma Bonafede”, per i fatti di reato commessi a partire dal 01.01.2020 non sarà più possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo: il meccanismo di “sospensione” della prescrizione conseguente alla pronuncia di un provvedimento in primo grado consentirà infatti di procedere ai successivi giudizi di impugnazione senza il pericolo che il decorso di un eccessivo lasso di tempo imponga ad un certo punto la caducazione di tutte le attività processuali sino a quel momento compiute ed il proscioglimento dell’imputato.

Ciononostante, il problema della rilevabilità della prescrizione nei giudizi di impugnazione merita comunque attenzione: da un lato, infatti, l’applicazione dell’art. 2, c. 4, c.p. in tema di successione delle leggi penali nel tempo potrebbe comportare la necessità di rilevare la prescrizione maturata durante la pendenza del giudizio d’appello o di cassazione in relazione a reati commessi prima dell’entrata in vigore della più severa disciplina recata dalla L. 3/2019; dall’altro lato, potrebbe ancor oggi accadere che il giudice del gravame debba rilevare una causa di estinzione del reato verificatasi nel corso dei precedenti gradi di giudizio e sfuggita ai relativi giudici.

Rispetto alla prima ipotesi – prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo – l’art. 578 c.p.p. dispone che il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato in relazione al quale l’imputato sia stato condannato dal giudice di prime cure, decida sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L’estinzione del reato non travolge quindi gli eventuali profili di responsabilità civile dell’imputato in relazione a fatti per i quali un precedente giudice abbia già in precedenza pronunciato una sentenza di condanna a suo carico.

Con riguardo invece alla seconda ipotesi – prescrizione già maturata nel primo o nel secondo grado di giudizio e tuttavia non rilevata dai competenti giudici – il principio di obbligatorietà del rilievo di eventuali cause di estinzione del reato impone al giudice del gravame di accertare d’ufficio la prescrizione del reato già maturata al tempo in cui fu pronunciata la sentenza impugnata: nel dichiarare l’estinzione del reato, il giudice del gravame dovrà contestualmente revocare le statuizioni civili contenute nel provvedimento impugnato, dal momento che l’art. 578 c.p.p., per poter operare, implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e rispetto alla quale la causa di estinzione del reato si ponga come evento sopravvenuto16.

Affinché il giudice del gravame possa rilevare la prescrizione già intervenuta nei precedenti gradi di giudizio o quella eventualmente maturata nel frattempo, occorre però che l’appello o il ricorso per cassazione siano stati validamente proposti, instaurando così in maniera corretta il rapporto processuale d’impugnazione. Ove così non fosse, il giudice del gravame non potrà far altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente preclusione di ogni ulteriore pronuncia nel merito della vicenda.

In questo senso si sono espresse, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Pen., SS.UU., n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.03.2016) 17, intervenendo nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale che per lungo tempo aveva visto posizioni discordanti: ad un orientamento radicalmente contrario ad ogni possibile declaratoria di prescrizione da parte del giudice del gravame a seguito di impugnazione dichiarata inammissibile18, se ne contrapponeva un altro che invece ammetteva quantomeno la possibilità di rilevare comunque la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e tuttavia non dichiarata dal giudice di grado inferiore19.

La prescrizione intervenuta nel corso del precedente grado di giudizio ed in tal sede non eccepita né rilevata può peraltro validamente costituire anche l’unico motivo d’impugnazione, con il quale si lamenti la violazione da parte del giudice dell’obbligo di dichiarare d’ufficio una delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p.20 .

Risulta invece inammissibile il gravame proposto all’unico scopo di far dichiarare la prescrizione che sia maturata dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, in assenza di qualsivoglia altro motivo di censura, trattandosi in tal caso di una richiesta evidentemente strumentale a provocare un indebito ed inutile prolungarsi del giudizio21.

5.3. Rinuncia alla prescrizione

A fronte della prospettiva di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, un imputato può avere comunque interesse a rinunciare alla prescrizione, affinché il processo penale si concluda con una pronuncia nel merito che accerti le sue eventuali responsabilità oppure lo assolva con la formula più opportuna.

La possibilità di rinunciare alla prescrizione era stata per la prima volta riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/1990 che – dopo aver evidenziato “il carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova”, ed il corrispondente “interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito” – aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.

Tale facoltà è oggi espressamente riconosciuta dal comma 7 dell’art. 157 c.p., a norma del quale la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. Si tratta – come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione – di “un diritto personalissimo dell’imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato22.

Presupposti, forme e modalità della rinuncia sono stati nel tempo chiariti grazie a molteplici interventi della giurisprudenza, che ha in primo luogo evidenziato come la rinuncia debba consistere in “una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti23. Trattandosi di diritto personalissimo, la rinuncia dovrà essere effettuata direttamente dall’imputato o da un difensore munito di apposita procura speciale24.

È stato inoltre precisato come a tale impegnativo atto l’imputato possa procedere soltanto dopo la maturazione dei termini massimi di prescrizione, “ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi “liberamente” sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna25.

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro consentito una ragionevole eccezione alla regola di cui sopra, ritenendo ammissibile una rinuncia formalizzata quando l’intervenuta prescrizione sia stata già dichiarata con sentenza, nell’ipotesi in cui “l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione”26.

6. La prescrizione della pena

Dalla prescrizione intesa quale causa estintiva del reato va tenuta distinta la prescrizione che determina l’estinzione della pena comminata con una sentenza ormai passata in giudicato.

Le ragioni che giustificano un simile istituto sono analoghe a quelle già esaminate in relazione alla prescrizione del reato27: a fronte di un pur definitivo provvedimento con il quale è stata affermata la penale responsabilità del reo, la collettività finisce per perdere interesse a far scontare al condannato una sanzione che sia rimasta ineseguita per un lungo periodo di tempo.

La disciplina della prescrizione delle pene è compendiata agli artt. 172 e 173 c.p., dedicati rispettivamente alle sanzioni proprie dei delitti e delle contravvenzioni.

L’art. 172 c.p. stabilisce che la reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta, prevedendo però un duplice limite, minimo e massimo, per cui il periodo in questione non può essere inferiore a dieci né superiore a trent’anni; la pena della multa si estingue invece nel termine di dieci anni.

In caso di condanna congiunta alla reclusione ed alla multa, occorrerà aver riguardo esclusivamente al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

L’ultimo comma dell’art. 172 c.p. sottrae al meccanismo della prescrizione le pene irrogate nei confronti di soggetti incorsi in recidiva aggravata o reiterata e di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; la stessa previsione si applica al condannato il quale, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbia riportato una ulteriore condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole di quello già giudicato.

È infine importante evidenziare come nulla si dica a proposito dell’ergastolo: si tratta infatti di pena imprescrittibile (in perfetto parallelismo con quanto previsto in tema di imprescrittibilità dei reati puniti con la massima pena detentiva).

L’art. 173 c.p. stabilisce che le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono entrambe nel termine di cinque anni.

Un raddoppio del termine è previsto per i soggetti recidivi aggravati o reiterati e per quelli rientranti nelle ipotesi di delinquenza qualificata di cui agli artt. 102 e ss. c.p. .

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, entrambe le pene potranno ritenersi estinte una volta decorso il termine stabilito per il solo arresto.

Per quanto concerne le modalità di computo del rispettivo termine di prescrizione, tutte le sanzioni penali sono soggette ad una disciplina comune, dettata dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 172 c.p.: il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso di concorso di reati, ai fini dell’estinzione della pena occorrerà considerare disgiuntamente ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

Partito dal Tribunale di Messina, l'utilizzo di Telegram per le chiamate in udienza si allarga a Catania

 https://sicilia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/07/01/partito-dal-tribunale-di-messina-lutilizzo-di-telegram-per-le-chiamate-in-udienza-si-allarga-a-catania-55ad9b09-0f53-46ed-b0d8-f1a4b0db3fbe/
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Novità nei Tribunali. Credo che l'artico sia interessante da leggere.

Io non l'ho letto.

Ma già dico che non è una gran notizia, specialmente per le due parti in lite.
Diventa uno spettacolo virtuale, e credo si possano attuare più porcherie da parte dei Tribunali.

E' un progetto che inizierà, ma che avra grosse spiacevolezze per le conclusioni processuali. Cpsì non ci sarà più una verità processuale, ma ci sarà una verità Virtuale che non sarà per nulla soddisfacente per le parti in lite.

In questo caso ci sarà  delle agevolazioni ........ che sicuramente non prevede la virtualità del processo.

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venerdì 1 luglio 2022

Dio è

 Capisco che il discorso della religione è noioso, anche perchè credente o non credente devi avere fede per mantenerlo vivo dentro di te.

Io credo fermamente nell'esistenza di Dio, e che abbia creato tutto quello che ci circonda, senza il bisogmo del famoso Big Bang lo scoppio degli scienziati. 
E' non l'ho mai visto, ma sicuramente lo sento dentro di me, anche se io a tutto oggi commento i miei peccati, che non confesso la mia confessione la faccio solo a lui ........ non partecipo ai riti della chiesa, cosi come non partecipo alle manifestazioni religiose ........... certo che ha Dio faccia un gran piacere, ma a me non piace partecipare.
Al 99% credo in Gesù ed a tutta la sua storia.


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Pace


Oggi qualsiasi discorso si faccia dei problemi che tutti stiamo vivendo nel mucchio di pettecoli c'è sempre uno o una che dice: Che Dio c'è la mandi buona.

Mi viene spontaneo rispondere che Dio ha ben altro pensare che guardare noi, che facciomo più danno che lui stesso potesse pensare con questo libero arbitrio.

Il pipistrello  è divulgatore di virus covid ......... questo animale esiste già dalla preistoria ...... se oggi produce virus la colpa è nostra. e non del pipistrello. 
Sono i reservoir naturali di molti virus che emergono nella popolazione umana, tra cui probabilmente SARS-CoV-2, anche a causa della pressione antropica cui li sottoponiamo Il corpo di questi animali è il luogo dove questi virus si nascondono. Pronti, quando si creano le giuste condizioni, per riversarsi nei corpi di altre specie, uomo compreso.

Detto questo ..... Dio col covid cosa c'entra? Nulla. Se due nazioni vogliono la guerra Dio cosa c'entra? propio nulla, se la scelta dell'uomo è stata questa, consapevole o non consapevole.

Dio lasciamolo in pace, lui ci vede e sorride, magari mentre ci guarda pensa a quanto sei stupido per i tuoi stessi errori e danni.

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ANTICO TESTAMENTO

 I 46 libri che compongono l’AT presentano una grande eterogeneità di forme e di contenuti. La loro composizione copre circa un millennio (praticamente l’intero millennio precedente l’era cristiana) e ha utilizzato tre lingue diverse: ebraico, aramaico e greco. All’origine di molti di essi dobbiamo supporre tradizioni trasmesse oralmente, spesso per lungo tempo e anche con notevole fedeltà. Questo non impedisce che diversi libri o parti di libro abbiano potuto sorgere, fin dall’origine, direttamente come testi scritti.


Origine e varietà degli scritti dell’Antico Testamento

I libri dell’AT adottano una grande varietà di generi letterari e, allo stesso tempo, rispecchiano fedelmente la vita quotidiana d’Israele.
La composizione e la trasmissione orale, che stanno all’origine di molti scritti veterotestamentari, rivelano uno strettissimo legame con la vita del popolo, che si svolge nella famiglia (spesso allargata a schiavi e schiave), nel clan (la più ampia cerchia dei consanguinei), nella tribù (raggruppamento di diversi clan) e nella comunità locale (la città). In questi ambienti sono nate molte forme espressive, originariamente orali, di cui sono restate tracce a livello letterario: canti d’amore (vedi il Cantico dei Cantici), lamenti funebri (2Sam 1,17-271Re 13,30), canti di lavoro (Gdc 9,27Is 9,2), canti conviviali (Is 22,13).
Dall’esperienza della vita quotidiana nascono i proverbi (Qo 9,4Ger 23,28 ecc.), ma la sapienza popolare partorisce anche altre forme di detti, come enigmi e indovinelli (Gdc 14,12-181Re 10,1), detti numerici (Pr 30,15-33) ecc.
L’importanza degli antenati e l’esigenza di mantenere vivo il loro ricordo e il legame con loro, per dare coesione alla famiglia, alla tribù, alla comunità, determina il sorgere di narrazioni, tramandate di generazione in generazione, sulle gesta di quei personaggi. Simili narrazioni sono all’origine dei cicli letterari sui patriarchi (Gen 12ss.). Altre narrazioni sono di carattere eziologico e tendono perciò a spiegare la causa di una realtà, di una prassi o di una istituzione. È importante notare che nelle narrazioni riguardanti personaggi illustri del passato, l’interesse non verte su una ricostruzione esatta degli eventi e neppure su quanto di specifico e di unico un evento presenti, ma su quanto esso contenga di costante, tipico e universale.
La vita di una comunità si regge anche sull’amministrazione della giustizia: la sfera del diritto è l’ambito dove sono nate e si sono affinate le procedure giudiziarie alla cui base stanno delle leggi, che si sono sviluppate parallelamente all’evoluzione culturale e sociale del popolo d’Israele (si pensi, ad esempio, al passaggio dallo stadio nomadico a quello sedentario e ai riflessi che tale mutamento ha avuto sul piano giuridico). Presenti in buona parte dell’AT, particolarmente nel Pentateuco, le leggi attestano ancora una volta il legame della letteratura biblica con la vita concreta del popolo.
Una comunità trova nella religione, e dunque nel culto, un momento fondante. Le vicende storiche e l’evoluzione sociale del popolo d’Israele hanno influito profondamente sul culto: il passaggio dal culto nomadico, praticato in luoghi che mutano, al culto che si svolge in “luoghi santi”, fissi, quando il popolo si è sedentarizzato; la progressiva concentrazione e centralizzazione dell’attività cultuale a Gerusalemme a discapito dei diversi santuari locali sparsi nel paese (Betel, Gàlgala, Sichem, Mamre: vedi Am 4,4); la crisi dell’esilio e la ripresa del culto nell’epoca post-esilica con la ricostruzione del tempio ma anche con i contraccolpi innovativi che tale crisi ha avuto sul culto stesso. Nei santuari locali si conservavano e trasmettevano (oralmente) racconti riguardanti le loro origini, si celebravano feste. Anche le grandi feste di Pasqua e delle Capanne ebbero un’origine pastorale-agricola ed erano legate ai cicli stagionali: Pasqua a primavera, Capanne in autunno. Al grande alveo dell’ambito cultuale devono farsi risalire i testi legislativi cultuali, le norme rituali e le regole per lo svolgimento dei sacrifici (ad esempio Lv 1-7), i calendari delle feste (Lv 23Nm 28) e preghiere di vario tenore (si pensi ai Salmi e ai diversi generi letterari rappresentati nel Salterio).
Connessa al sorgere della monarchia davidico-salomonica è la nascita di un’attività letteraria di corte che redige annali, dove si raccolgono ed esaltano le gesta dei re. Si sviluppa così un’attività narrativa che racconta gli inizi e lo svolgersi delle vicende della storia monarchica: questi racconti storici costituiranno la base di partenza delle narrazioni racchiuse nei libri di 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 Cronache. Troviamo anche documentazioni di archivio, come liste relative alla suddivisione del territorio fra le diverse tribù (vedi Gs 13-19), liste di funzionari del re (vedi 2Sam 8,15-18) e altri materiali relativi all’attività amministrativa.
All’ambiente di corte (oltre che all’ambiente popolare) ci rinvia anche in parte la letteratura sapienziale: a corte infatti si insegnava la sapienza come arte del buon governo. Probabilmente sorsero vere e proprie scuole per trasmettere l’educazione a chi era destinato ad incarichi politici e amministrativi (vedi il libro dei Proverbi). La crisi dell’esilio fece sorgere però un tipo di sapienza “contestatrice” che, sempre a partire dalle osservazioni di esperienza, metteva in questione alcuni assunti tradizionali (vedi Giobbe e Qoèlet).
Un altro ambiente che ha prodotto molti testi biblici è quello profetico. La letteratura che da esso proviene è formata non soltanto da raccolte di parole e oracoli, posti sotto il nome di un particolare profeta (i cosiddetti “profeti scrittori”, di cui i più antichi sono, nell’ordine, Amos, Osea, Isaia e Michea, vissuti tutti nel sec. VIII), ma anche da narrazioni isolate (ad es. 1Re 22,1-28) o da veri e propri cicli narrativi, come il ciclo di Elia (1Re 17-19212Re 1) e il ciclo di Eliseo (2Re 23,4-8,159,1-1013,14-21). La parola profetica è di per sé proclamata a voce, anche se è probabile che qualche capitolo di Geremia, molti di Ezechiele e forse qualche altra pagina profetica siano stati redatti per iscritto fin dall'origine. La stesura scritta della parola profetica è opera di “discepoli” del profeta stesso (si pensi all’intervento di Baruc nei confronti della profezia di Geremia: vedi Ger 36,1ss), i quali hanno compiuto talvolta un vero e proprio lavoro di “edizione”, come quello che ha portato a riunire nello stesso libro di Isaia i messaggi pronunciati da altri profeti in diversi contesti storici (i cc. 40-55 e i cc. 56-66 del libro). Tipica forma espressiva presente nei testi profetici è la cosiddetta “formula dell’inviato” («Così dice il Signore: …») che rivela la coscienza che il profeta ha della propria missione e della propria autorità.
Particolarmente frequenti nella letteratura profetica sono gli oracoli (di salvezza, soprattutto in Is 40-55; di giudizio, in particolare contro popoli stranieri: Is 13-23Ger 46-51Ez 25-32) e le narrazioni di visioni (Am 7,1-98,1-39,1-4), di azioni simboliche (Ger 13,1-1132,1-15) e di vocazione (Ger 1,4ss.; Ez 1,1ss).

La formazione letteraria dell’Antico Testamento nel corso della storia d’Israele

Il vero e proprio inizio di un’attività letteraria in Israele avviene al tempo della monarchia, particolarmente con il regno di Salomone. In epoca monarchica (X-VI sec. a.C.) si mettono per iscritto tradizioni storiche sulle origini d’Israele che entreranno poi a far parte della composizione del Pentateuco. Nel corso del VII secolo prende forma anche quella che è chiamata dagli studiosi moderni “opera storica deuteronomistica”. Durante l’epoca monarchica si assiste infine alla compilazione delle più antiche raccolte di proverbi (Pr 10,1-22,16 risale probabilmente al tempo di Salomone) e vengono redatti i Salmi più antichi. In questa fase si colloca l’attività profetica di Amos e Osea nel regno del Nord, di Isaia, Michea, Sofonia, Naum, Abacuc e Geremia nel regno del Sud.
Un momento cruciale della storia d’Israele è l’epoca dell’esilio babilonese (587-538 a.C.). La fine della monarchia, la conquista di Gerusalemme, la distruzione del tempio e la deportazione in terra straniera, costituiscono eventi catastrofici non solo sul piano militare, politico e sociale, ma anche teologico. Essi inducono a ripensare in altro modo l’azione di Dio nella storia e la sua alleanza con il popolo, come si constata nella redazione sacerdotale del Pentateuco, nella stesura finale dell’opera deuteronomistica e nelle profezie di Ezechiele e del Secondo-Isaia.
L’epoca persiana (538-333 a.C.) vede il formarsi del Pentateuco nella sua redazione finale, l’attività di profeti come il Terzo-Isaia, Aggeo, Zaccaria (Zc 1-8) e Malachia, la composizione di 1-2 Cronache e di Esdra-Neemia. È in questo periodo che viene redatto anche il libro di Giobbe e che sono stati composti diversi Salmi.
In epoca ellenistica (333-63 a.C.) sorgono testi sapienziali come Qoèlet, impegnato nel confronto con la cultura e la filosofia greca. A quest’epoca risalgono anche la redazione finale del Salterio e di alcuni libri “deuterocanonici” come 1-2 Maccabei, Tobia, Giuditta e Siracide. Alla metà del II secolo a.C. si colloca il libro apocalittico di Daniele.
In epoca romana (63 a.C.-135 d.C.) e alle soglie del NT va datato infine il libro della Sapienza
, scritto in greco nell’ambiente di Alessandria d’Egitto e influenzato dalla filosofia ellenistica.

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