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mio pensiero personale
ovviamente vi sono altre modi e tipo di prescrizioni, il tutto non può mai essere in un unico articolo.
4.2. Interruzione
Diversamente da quanto visto per le ipotesi di sospensione, in caso di interruzione il corso della prescrizione si arresta in maniera netta e deve ricominciare a scorrere sin dal principio.
Costituiscono causa di interruzione della prescrizione alcune attività che rappresentano snodi significativi del procedimento penale, attraverso i quali si manifesta con tutta evidenza la costante attenzione che l’autorità giudiziaria rivolge verso un determinato fatto di reato.
In base all’art. 160 c.p., la prescrizione è dunque interrotta dai seguenti atti:
provvedimenti di natura cautelare o pre-cautelare: ordinanza applicativa di misure cautelari personali ed ordinanza di convalida di arresto o fermo;
interrogatori resi al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, nonché invito rivolto dal pubblico ministero all’indagato per presentarsi a rendere interrogatorio;
provvedimenti con i quali il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio in cui deciderà sulla richiesta di archiviazione oppure fissa l’udienza preliminare;
provvedimenti con i quali vengono introdotti riti alternativi: ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
atti mediante i quali il pubblico ministero esercita l’azione penale: richiesta di rinvio a giudizio, presentazione o citazione dell’imputato per il giudizio direttissimo, decreto di citazione a giudizio.
Una peculiare causa di interruzione della prescrizione è prevista per i reati tributari: l’art. 17, c.1, D.Lgs. 74/2000 stabilisce infatti che il corso della prescrizione sia interrotto anche per effetto della notifica del verbale di constatazione o dell’atto di accertamento delle violazioni tributarie.
Le conseguenze del fenomeno interruttivo sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 160 c.p., il quale prevede che la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione, precisando poi come, a fronte di più atti interruttivi, il termine prescrizionale ricominci a decorrere dall'ultimo tra essi.
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 161, c. 1, c.p. chiarisce che l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato: la giurisprudenza ha sempre fornito un’ampia interpretazione di tale norma, estendendo gli effetti interruttivi a tutti coloro i quali siano stati coinvolti, anche in tempi diversi gli uni dagli altri, nella complessiva attività giudiziaria afferente il medesimo fatto storico (compresi i soggetti rimasti ancora ignoti al momento del verificarsi dell’atto interruttivo).
Il legislatore ha peraltro ritenuto opportuno sottoporre il meccanismo dell’interruzione a precisi limiti di natura temporale, stabilendo che in nessun caso il tempo necessario a prescrivere può essere prolungato oltre i termini di cui all’art. 161, c. 2, c.p., fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51, cc. 3-bis e 3-quater, c.p.p..
Il comma 2 dell’art. 161 c.p. prevede dunque, come regola generale, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione possa comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere: così, ad esempio, un reato punito con la pena edittale massima della reclusione pari a dodici anni si prescriverà comunque, in presenza di atti interruttivi, non oltre il quindicesimo anno dalla sua commissione; allo stesso modo un delitto punito con pena detentiva inferiore a sei anni o con la sola pena pecuniaria, per il quale si applica quindi il termine minimo di prescrizione pari a sei anni, si prescriverà, in presenza di atti interruttivi, entro un termine massimo comunque non superiore a sette anni e mezzo.
Più ampi margini di incremento del tempo necessario a prescrivere sono dalla stessa disposizione previsti con riguardo a specifiche ipotesi di reato e a particolari categorie di soggetti. Per effetto dell’interruzione, il termine di prescrizione può infatti arrivare ad aumentare:
della metà per alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal comma 2 dell’art. 161 c.p., e 640-bis c.p.);
della metà nelle ipotesi di recidiva aggravata (art. 99, c. 2, c.p.);
di due terzi nelle ipotesi di recidiva reiterata (art. 99, c. 4, c.p.);
del doppio nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).
Alla previsione di cui all’art. 161, c. 2, c.p. rimangono infine estranei i reati in materia di terrorismo e criminalità organizzata indicati nella black list di cui all’art. 51, cc. 3-bis e 3-quater, c.p.p., per i quali dunque non si applica alcun limite temporale massimo ai possibili aumenti del tempo necessario a prescrivere determinati da atti interruttivi. Per tali reati l’unica possibilità di cadere in prescrizione è che tra un atto interruttivo e l’altro intercorra un arco di tempo superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 157 c.p.: ipotesi invero piuttosto remota, se si considera che tali fattispecie di delitto rientrano tra le ipotesi per le quali lo stesso art. 157 , c. 6, c.p. prevede il raddoppio del tempo necessario a prescrivere.
La riforma operata con L. 3/2019 ha ovviamente inciso anche sull’art. 160 c.p., nella parte in cui stabiliva che il corso della prescrizione fosse interrotto dall’emissione di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna: tale previsione, recata dal comma 1, deve ritenersi abrogata a far data dal 01.01.2020, in quanto evidentemente incompatibile con il meccanismo di sospensione della prescrizione che la nuova versione dell’art. 159 c.p. fa scattare a partire dalla pronuncia della decisione di primo grado.
5.1. Rilevabilità dell’intervenuta prescrizione
Poiché la prescrizione determina l’estinzione del reato e dunque il venir meno dell’oggetto stesso sul quale l’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi, è compito di quest’ultima accertare costantemente se in relazione al singolo fatto di reato dedotto alla sua attenzione sia eventualmente maturato il termine prescrizionale.
L’art. 129 c.p.p. stabilisce perciò che il giudice, in ogni stato e grado del processo (inteso come sequenza di atti il cui inizio coincide con l’esercizio dell’azione penale e il cui termine sarà segnato da un provvedimento definitivo), procede d’ufficio, mediante sentenza, all’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra le quali è annoverata anche l’estinzione del reato derivante da prescrizione. Il provvedimento consisterà in una sentenza di non luogo a procedere, se emesso in fase di udienza preliminare, oppure in una sentenza di non doversi procedere, se emesso nel corso del dibattimento.
Fermo quindi l’obbligo per il giudice di procedere al tempestivo rilievo dell’intervenuta prescrizione, il legislatore – ben consapevole delle differenze che intercorrono tra le diverse possibili forme di proscioglimento – ha però opportunamente previsto la possibilità di dar prevalenza ad un accertamento nel merito della vicenda oggetto di giudizio: il comma 2 dell’art. 129 c.p. dispone infatti che, quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronunci sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
La prescrizione eventualmente maturata nella fase delle indagini preliminari determinerà invece una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 411 c.p.p., alla quale farà eventualmente seguito un corrispondente provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari (con le forme del decreto o dell’ordinanza, a seconda dei casi).
5.2. Rilevabilità della prescrizione nei giudizi di impugnazione
Per effetto della “riforma Bonafede”, per i fatti di reato commessi a partire dal 01.01.2020 non sarà più possibile dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo: il meccanismo di “sospensione” della prescrizione conseguente alla pronuncia di un provvedimento in primo grado consentirà infatti di procedere ai successivi giudizi di impugnazione senza il pericolo che il decorso di un eccessivo lasso di tempo imponga ad un certo punto la caducazione di tutte le attività processuali sino a quel momento compiute ed il proscioglimento dell’imputato.
Ciononostante, il problema della rilevabilità della prescrizione nei giudizi di impugnazione merita comunque attenzione: da un lato, infatti, l’applicazione dell’art. 2, c. 4, c.p. in tema di successione delle leggi penali nel tempo potrebbe comportare la necessità di rilevare la prescrizione maturata durante la pendenza del giudizio d’appello o di cassazione in relazione a reati commessi prima dell’entrata in vigore della più severa disciplina recata dalla L. 3/2019; dall’altro lato, potrebbe ancor oggi accadere che il giudice del gravame debba rilevare una causa di estinzione del reato verificatasi nel corso dei precedenti gradi di giudizio e sfuggita ai relativi giudici.
Rispetto alla prima ipotesi – prescrizione maturata nei gradi di giudizio successivi al primo – l’art. 578 c.p.p. dispone che il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato in relazione al quale l’imputato sia stato condannato dal giudice di prime cure, decida sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. L’estinzione del reato non travolge quindi gli eventuali profili di responsabilità civile dell’imputato in relazione a fatti per i quali un precedente giudice abbia già in precedenza pronunciato una sentenza di condanna a suo carico.
Con riguardo invece alla seconda ipotesi – prescrizione già maturata nel primo o nel secondo grado di giudizio e tuttavia non rilevata dai competenti giudici – il principio di obbligatorietà del rilievo di eventuali cause di estinzione del reato impone al giudice del gravame di accertare d’ufficio la prescrizione del reato già maturata al tempo in cui fu pronunciata la sentenza impugnata: nel dichiarare l’estinzione del reato, il giudice del gravame dovrà contestualmente revocare le statuizioni civili contenute nel provvedimento impugnato, dal momento che l’art. 578 c.p.p., per poter operare, implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e rispetto alla quale la causa di estinzione del reato si ponga come evento sopravvenuto16.
Affinché il giudice del gravame possa rilevare la prescrizione già intervenuta nei precedenti gradi di giudizio o quella eventualmente maturata nel frattempo, occorre però che l’appello o il ricorso per cassazione siano stati validamente proposti, instaurando così in maniera corretta il rapporto processuale d’impugnazione. Ove così non fosse, il giudice del gravame non potrà far altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente preclusione di ogni ulteriore pronuncia nel merito della vicenda.
In questo senso si sono espresse, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Pen., SS.UU., n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.03.2016) 17, intervenendo nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale che per lungo tempo aveva visto posizioni discordanti: ad un orientamento radicalmente contrario ad ogni possibile declaratoria di prescrizione da parte del giudice del gravame a seguito di impugnazione dichiarata inammissibile18, se ne contrapponeva un altro che invece ammetteva quantomeno la possibilità di rilevare comunque la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e tuttavia non dichiarata dal giudice di grado inferiore19.
La prescrizione intervenuta nel corso del precedente grado di giudizio ed in tal sede non eccepita né rilevata può peraltro validamente costituire anche l’unico motivo d’impugnazione, con il quale si lamenti la violazione da parte del giudice dell’obbligo di dichiarare d’ufficio una delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p.20 .
Risulta invece inammissibile il gravame proposto all’unico scopo di far dichiarare la prescrizione che sia maturata dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, in assenza di qualsivoglia altro motivo di censura, trattandosi in tal caso di una richiesta evidentemente strumentale a provocare un indebito ed inutile prolungarsi del giudizio21.
5.3. Rinuncia alla prescrizione
A fronte della prospettiva di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, un imputato può avere comunque interesse a rinunciare alla prescrizione, affinché il processo penale si concluda con una pronuncia nel merito che accerti le sue eventuali responsabilità oppure lo assolva con la formula più opportuna.
La possibilità di rinunciare alla prescrizione era stata per la prima volta riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/1990 che – dopo aver evidenziato “il carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova”, ed il corrispondente “interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito” – aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato.
Tale facoltà è oggi espressamente riconosciuta dal comma 7 dell’art. 157 c.p., a norma del quale la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. Si tratta – come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione – di “un diritto personalissimo dell’imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato”22.
Presupposti, forme e modalità della rinuncia sono stati nel tempo chiariti grazie a molteplici interventi della giurisprudenza, che ha in primo luogo evidenziato come la rinuncia debba consistere in “una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti”23. Trattandosi di diritto personalissimo, la rinuncia dovrà essere effettuata direttamente dall’imputato o da un difensore munito di apposita procura speciale24.
È stato inoltre precisato come a tale impegnativo atto l’imputato possa procedere soltanto dopo la maturazione dei termini massimi di prescrizione, “ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi “liberamente” sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna”25.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro consentito una ragionevole eccezione alla regola di cui sopra, ritenendo ammissibile una rinuncia formalizzata quando l’intervenuta prescrizione sia stata già dichiarata con sentenza, nell’ipotesi in cui “l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione”26.
6. La prescrizione della pena
Dalla prescrizione intesa quale causa estintiva del reato va tenuta distinta la prescrizione che determina l’estinzione della pena comminata con una sentenza ormai passata in giudicato.
Le ragioni che giustificano un simile istituto sono analoghe a quelle già esaminate in relazione alla prescrizione del reato27: a fronte di un pur definitivo provvedimento con il quale è stata affermata la penale responsabilità del reo, la collettività finisce per perdere interesse a far scontare al condannato una sanzione che sia rimasta ineseguita per un lungo periodo di tempo.
La disciplina della prescrizione delle pene è compendiata agli artt. 172 e 173 c.p., dedicati rispettivamente alle sanzioni proprie dei delitti e delle contravvenzioni.
L’art. 172 c.p. stabilisce che la reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta, prevedendo però un duplice limite, minimo e massimo, per cui il periodo in questione non può essere inferiore a dieci né superiore a trent’anni; la pena della multa si estingue invece nel termine di dieci anni.
In caso di condanna congiunta alla reclusione ed alla multa, occorrerà aver riguardo esclusivamente al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
L’ultimo comma dell’art. 172 c.p. sottrae al meccanismo della prescrizione le pene irrogate nei confronti di soggetti incorsi in recidiva aggravata o reiterata e di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; la stessa previsione si applica al condannato il quale, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbia riportato una ulteriore condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole di quello già giudicato.
È infine importante evidenziare come nulla si dica a proposito dell’ergastolo: si tratta infatti di pena imprescrittibile (in perfetto parallelismo con quanto previsto in tema di imprescrittibilità dei reati puniti con la massima pena detentiva).
L’art. 173 c.p. stabilisce che le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono entrambe nel termine di cinque anni.
Un raddoppio del termine è previsto per i soggetti recidivi aggravati o reiterati e per quelli rientranti nelle ipotesi di delinquenza qualificata di cui agli artt. 102 e ss. c.p. .
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, entrambe le pene potranno ritenersi estinte una volta decorso il termine stabilito per il solo arresto.
Per quanto concerne le modalità di computo del rispettivo termine di prescrizione, tutte le sanzioni penali sono soggette ad una disciplina comune, dettata dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 172 c.p.: il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena. Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso di concorso di reati, ai fini dell’estinzione della pena occorrerà considerare disgiuntamente ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.