lunedì 6 giugno 2022

La nuova riforma del pignoramento presso terzi

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Pubblicato il 30/05/22 17:42 [Articolo 1917]

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1. Premessa

Con la Legge Delega 206/21[1] il legislatore ha dettato la cornice di principio entro il quale il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi attuativi della riforma del processo civile.

I criteri direttivi sono fissati per una revisione di più ampio respiro degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonchè in materia di diritto di famiglia e persone.

Per quel che interessa alla presente trattazione, la legge contiene altresì norme di immediata applicazione al procedimento di pignoramento presso terzi e volte a rimediare ad uno specifico e non indifferente problema emerso nella prassi[2].

Analizzeremo, dunque, la lacuna che è emersa nella vigenza della precedente disciplina del pignoramento presso terzi e di come questa sia stata affrontata dal legislatore odierno. Come vedremo, sebbene l'inserimento di un nuovo onere in capo al creditore pignorante ponga fine all'inconveniente creatosi, d'altra parte finisce con il rendere il processo esecutivo ancor più farraginoso per l'operatore del diritto; evidentemente in contrasto con i fini di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che la legge 206/21 - invero, non diversamente da altre precedenti riforme del diritto processuale civile - si è auto imposta.



2. La legislazione attuale: una breve sintesi.

Con l'art. 543 c.p.c. si apre il capo III relativo all'espropriazione mobiliare presso terzi, ossia il procedimento esecutivo che il creditore deve scegliere qualora voglia aggredire beni del debitore ma in possesso di terzi, oppure, crediti del debitore verso terzi, al fine di soddisfare un proprio credito cristallizzato in un titolo esecutivo.

Il pignoramento si esegue attraverso la notifica effettuata tramite Ufficiale Giudiziario, al debitore ed al terzo pignorato, di un atto contenente l'ingiunzione dell'art. 492 c.p.c., nonchè gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 543 c.p.c.

Il creditore potrà iniziare l'esecuzione notificando il pignoramento soltanto una volta trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto ed entro 90 giorni dallo stesso, altrimenti il precetto perde efficacia e dovrà essere rinotificato al debitore.

Eseguita l'ultima notificazione l'ufficiale giudiziario, a rigor di norma, consegna senza ritardo l'originale dell'atto di pignoramento al creditore procedente[3] affinché possa procedere alla l'iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni, depositando presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e tramite il PCT copia degli atti (pignoramento, titolo esecutivo e precetto), di cui è attestata la conformità, e la nota d'iscrizione a ruolo.

Potrebbe anche allegare la ricevuta di pagamento, oramai soltanto telematico, del contributo unificato e della marca dei diritti forfettari, ma invero il relativo obbligo sorge soltanto al momento in cui è fatta istanza di assegnazione (o di vendita)[4].

Nell'atto di pignoramento il creditore dovrà indicare l'udienza, eventualmente concordandola con la cancelleria attraverso appositi sistemi di prenotazione, alla quale il debitore potrà presenziare. Udienza che non potrà svolgersi entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento.

Il terzo pignorato, all'udienza così fissata, oppure con atto fatto pervenire al creditore entro la stessa, dovrà dichiarare di quali cose o di quali somme è debitore nei confronti del debitore esecutato e l'esistenza di precedenti pignoramenti o sequestri sugli stessi beni (art. 547 c.p.c.).

Se la dichiarazione è fatta allora il giudice può procedere, in caso di capienza, ad emettere ordinanza di assegnazione dei crediti/beni dichiarati dal terzo, al creditore; altrimenti, si procederà a norma degli artt. 548 e 549 c.p.c.



3. L'inconveniente applicativo creatosi con la precedente disciplina: il termine per iscrivere.

All'apparente linearità del dettato normativo si contrappone un elemento di complicazione dato dalla prassi giudiziaria.

Abbiamo visto che l'U.G., a norma dell 'art. 543, co. 4 c.p.c., deve consegnare senza ritardo l'atto di pignoramento al creditore procedente affinché questo possa procedere entro 30 giorni all'iscrizione.

Invero, non è l'Ufficiale Giudiziario a restituire gli atti al creditore procedente - ed infatti, come potrebbe, se non recandosi materialmente dall'avvocato che ha richiesto la notifica o trasmettendogli gli atti per posta con un ulteriore aggravio in termini di costi - ma è quest'ultimo che, eventualmente informato dall'Ufficiale stesso, si recherà all'UNEP per il ritiro degli atti notificati.

La prassi, del tutto legittima, seguita dagli avvocati consiste allora nel fatto che, cominciando a decorrere il termine per l'iscrizione a ruolo soltanto dalla riconsegna degli atti, il creditore ritarda il ritiro (alias restituzione), e quindi l'iscrizione a ruolo, fino ad un giorno molto prossimo all'udienza indicata in citazione.

Il creditore procedente, operando in tal modo, si pone al riparo da creditori intervenienti che insinuandosi nella procedura già in essere concorreranno sullo stesso compendio da lui pignorato, riducendo la somma infine assegnata. Non trovando alcun procedimento iscritto, il creditore che avrebbe diritto ad intervenire non potrà fare altro che iscrivere un nuovo pignoramento e quindi godere di una assegnazione in coda.

Il termine di 30 giorni per procedere all'iscrizione a ruolo, evidentemente posto per scandire il tempo degli adempimenti cui è tenuto il creditore, e quindi per un'esigenza di corretto incedere verso il fine dell'intera procedura, è sostanzialmente posto nella disponibilità del creditore procedente, il quale ha il potere di decidere quando andare a ritirare gli atti e quindi quando far decorrere il termine per iscrivere.

Se il modus operandi appena descritto risulta essere alla luce del lacunoso dettato normativo del tutto legittimo, tuttavia, crea una situazione di grave incertezza sia per il debitore esecutato che per il terzo pignorato.

Il debitore non può sapere quando il creditore deciderà di iscrivere il pignoramento. Di conseguenza se, com'è suo diritto, vuole presenziare all'udienza di assegnazione per essere sentito dal giudice, dovrà periodicamente informarsi in cancelleria chiedendo dell'esistenza di procedimenti esecutivi a suo carico. Ma il dubbio sulla tenuta dell'udienza difficilmente potrà essere fugato fin quando il creditore non procede all'iscrizione, essendo invalsa nei Tribunali la prassi di consentire l'iscrizione del pignoramento anche il giorno stesso dell'udienza.

La situazione di incertezza che si viene a creare coinvolge più gravemente la posizione del terzo pignorato e la esatta portata degli obblighi su di questo gravanti.

Dal momento in cui riceve l'atto di pignoramento il terzo è ex art. 546 c.p.c. soggetto agli obblighi del custode; essendo tenuto per legge ad un comportamento positivo consistente nel sottrarre i beni o le somme di denaro alla disponibilità del debitore, è comprensibile come si ponga in maniera più incisiva l'esigenza di delimitare temporalmente l'obbligo di custodia.

Il problema riguarda più da vicino i casi in cui il terzo pignorato è una banca o le Poste (ipotesi in cui il pignoramento vincola somme di denaro depositate in un conto), ma anche datori di lavoro tenuti a effettuare la trattenuta sullo stipendio.

Accade di frequente, infatti, che, in difetto di qualsiasi comunicazione da parte del creditore, il terzo, per paura di liberare somme che potrebbero essere ancora vincolate alla procedura e di cui egli non conosce né lo stato né gli esiti, non le sblocchi in favore del debitore. Il denaro depositato sul conto rimane bloccato anche per molto tempo dopo che la procedura si è estinta. Ciò almeno, fin quando il debitore non presenti al terzo un certificato di non pendenza o di estinzione della procedura esecutiva, sopportandone i relativi costi.

A ciò si aggiunge che i terzi, molto spesso, per evitare di incorrere in errori, bloccano l'intero conto, senza rispettare quindi i limiti che la legge impone all'art. 545 c.p.c..

Si consideri poi che, anche qualora si attendesse l'infruttuoso trascorrere del giorno dell'udienza di citazione ciò non consentirebbe di escludere che il creditore possa ancora procedere all'iscrizione; potrebbe darsi il caso, infatti, che il creditore ritiri gli atti ed iscriva successivamente all'udienza, importando - per alcune decisioni di merito - soltanto il rispetto del termine di 30 giorni dal ritiro.

Questo diffuso orientamento di merito non sembra però da avallare, se si considera che così facendo si trasforma l'atto introduttivo del processo esecutivo da atto di citazione a comparire, in ricorso. Di fatti, una volta iscritto un pignoramento con udienza già trascorsa al creditore non rimarrà altro da fare che chiedere al giudice la rifissazione dell'udienza; il giudice, fissando la nuova data, disporrà la nuova notifica del pignoramento e del decreto di fissazione al debitore ed al terzo.

Di scarsa utilità, in vista della risoluzione del problema, si è rivelato essere l'art. 164 ter disp. att. c.p.c.

La norma stabilisce che il creditore procedente comunichi la perdita di efficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di 5 giorni dalla scadenza del termine per l'iscrizione; in ogni caso, debitore e terzo sono liberi da ogni obbligo una volta scaduto il termine senza che sia stata depositata la nota.

Orbene, a parte il fatto che la norma ponendo un obbligo sprovvisto di sanzione è, nella quasi totalità dei casi, non rispettato dal creditore che non ha interesse a liberare i beni del debitore; ma, in ogni caso, se il creditore non ritira gli atti dall'UNEP, sarà sempre in tempo per iscrivere, di conseguenza la norma è inconferente al caso nostro.



4. La riforma della L. 206/21, risolve il problema?

La legge delega 206/21 introduce nel corpo dell'art. 543 c.p.c. due nuovi commi, il quinto e il sesto. L'intento è chiaro: si vuole porre fine alla situazione di incertezza in cui vengono a trovarsi debitore e terzo pignorato dinanzi al creditore che non procede tempestivamente all'iscrizione a ruolo del pignoramento.

Il quinto comma onera il creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo telematico determina l'inefficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione del procedimento esecutivo.

Il sesto comma stabilisce poi che l'inefficacia opera soltanto nei confronti di quei terzi rispetto ai quali non sia stato notificato o depositato l'avviso; continua poi stabilendo che gli obblighi del terzo e del debitore cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, se l'avviso non è notificato.

Si evince dalla lettura della norma come il legislatore abbia voluto da un lato, eliminare l'incertezza di cui si è detto, onerando il creditore procedente di un ulteriore adempimento, che è l'avviso di iscrizione; dall'altro, ha inteso porre un limite temporale invalicabile agli obblighi di custodia del terzo pignorato. Il limite è individuato nell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento: se l'avviso non è notificato o depositato entro la stessa, il terzo pignorato può liberare i beni e le somme vincolate alla procedura in favore del debitore, senza che siano necessarie ulteriore comunicazione del procedente o certificati di cancelleria.

Nonostante l'apparente semplicità del dato normativo, sembra però che la norma sia stata concepita in maniera troppo rigida. Una rigidità che mal si concilia con il vasto genere di ostacoli e contingenze che possono presentarsi nel corso del procedimento esecutivo, in special modo in tema di notifiche.

Non dovrebbero porsi grossi problemi per la notifica dell'avviso nei confronti del terzo pignorato il quale, il più delle volte, è un soggetto obbligato alla tenuta di una PEC (I.N.P.S., banca, poste, datore di lavoro). In tali casi, la notifica dell'avviso ben potrà essere fatta autonomamente dall'avvocato tramite PEC, agli indirizzi pubblicati in appositi registri (vedi INI-PEC o AGID-IPA). Stessa cosa per il debitore qualora sia uno dei soggetti obbligati a tenere una casella di posta elettronica certificata.

Il creditore dovrà successivamente depositare l'avviso notificato e le ricevute di accettazione e, soprattutto, di consegna nel fascicolo telematico.

La questione si complica, viceversa, qualora debitore e terzo pignorato siano persone fisiche, non tenuti ad avere una PEC. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia pignorato il canone di locazione dovuto dal conduttore al locatore. In tale evenienza, la notifica potrà essere fatta autonomamente dall'avvocato, oppure, tramite Ufficiale Giudiziario, i quali potranno avvalersi del servizio postale.

Si comprende allora che, in previsione dei tempi che l'Ufficiale prima e il servizio postale poi possono impiegare per completare la notifica, e dei tempi necessari per munirsi della relativa cartolina, il creditore dovrà, non solo indicare un'udienza di citazione non troppo vicina, ma altresì iscrivere con largo anticipo, al fine di essere certo che la prova della notifica arrivi in tempo utile per l'udienza. In definitiva, sarà molto difficile compiere la pratica di ritirare ed iscrivere in prossimità dell'udienza di citazione per evitare interventi.

Il comma 5 pretende che sia la notifica dell'avviso, che il deposito dell'avviso notificato, siano effettuate entro la data dell'udienza di citazione. La sanzione comminata è la più grave possibile, la perdita di efficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva.

Potrebbe però darsi il caso che, notificato l'avviso prima dell'udienza, per un qualsiasi motivo non pervenga per tempo la prova della notifica (la famosa cartolina di ricevimento). In tali ipotesi, stante la perentorietà della norma, al giudice dovrebbe essere inibito rinviare ad altra udienza in attesa del deposito, potendo soltanto dichiarare l'inefficacia del pignoramento. Forse si sarebbe potuto optare per un atteggiamento meno intransigente: punire con la perdita di efficacia solamente la mancata notifica dell'avviso prima dell'udienza di citazione, e consentire il deposito della notifica anche in un momento successivo.

Ma vi è di più. La norma, infatti, potrebbe comportare in concreto un inconveniente simile a quello che si voleva risolvere. Si immagini che l'avviso al debitore ed al terzo sia tempestivamente compiuto, ma che non sia depositato per tempo per un qualsiasi causa. Dal momento dell'avviso il terzo sa che alla data dell'udienza non cesseranno i suoi obblighi di custode e che dovrà continuare a trattenere fino a quando non gli venga notificata l'ordinanza di assegnazione. L'esecuzione, tuttavia, è stata dichiarata estinta per mancato deposito nei termini della notifica dell'avviso.

Un'altra evenienza simile potrebbe essere quella nella quale il creditore non abbia depositato per tempo la notifica dell'avviso al debitore, mentre per il terzo ha tempestivamente notificato e depositato l'avviso. Anche in tal caso, il giudice dovrà dichiarare l'inefficacia del pignoramento. In entrambi i casi, il terzo si ritroverà nel dubbio sulla possibilità o meno di liberare i beni, salvo che non sia nuovamente il creditore diligentemente a notiziarlo dell'esito della procedura, oppure, non sia il debitore a munirsi di certificato di cancelleria.



5. Una possibile soluzione: la notifica in cancelleria

Una possibile soluzione agli inconvenienti derivanti dalla riforma in commento viene fornita da chi ritiene praticabile una notifica in cancelleria dell'avviso al debitore[5].

L'Ufficiale Giudiziario, infatti, a norma dell'art. 492, co. 2, c.p.c. con la notifica dell'atto di pignoramento invita il debitore a dichiarare o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la sede di residenza o domicilio, le successive notifiche saranno effettuate in cancelleria.

L'espediente sembra praticabile, ed in effetti riuscirebbe a ridimensionare l'incombente posto a carico del creditore, che materialmente dovrebbe soltanto preoccuparsi della notifica al terzo; e ciò considerando che i casi in cui il debitore si premura di dichiarare o eleggere domicilio - e che non vuole costituirsi con un difensore - in cancelleria sono più unici che rari.

Tuttavia, quello descritto sembra appunto un mero espediente per aggirare la ratio della riforma, la quale è rintracciabile anche nella necessità come visto di notiziare il debitore dell'andamento della procedura.

Non trascurabili sono poi le difficoltà che dovrebbero affrontare le cancellerie nel ricevere elezioni o dichiarazioni di domicilio da parte di debitori per procedure non ancora iscritte e che non si sa se verranno effettivamente iscritte.

La notifica in cancelleria sarà percorribile tutte le volte in cui la notifica dell'atto di pignoramento sia stata effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. (e dell'art. 143 c.p.c.).

Il comma 5, art. 543 c.p.c., infatti, non fa alcuna distinzione di sorta, cosicchè l'avviso dovrà essere notificato anche al debitore irreperibile o la cui residenza, domicilio o dimora risultino sconosciuti.

Richiedere, però, una notifica dell'avviso d'iscrizione al debitore che è risultato essere irreperibile e che, pertanto, è possibile che non abbia nemmeno effettiva conoscenza dell'atto di pignoramento, sembra un mero esercizio burocratico. La notifica dell'avviso si compirà verosimilmemte secondo le stesse modalità, ossia con deposito della copia presso la casa comunale, affissione di avviso alla porta e spedizione dell'atto con raccomandata con avviso di ricevimento.



6. Conclusioni

Arrivati al termine della trattazione mi sia permesso svolgere alcune considerazioni finali.

Abbiamo visto quali sono stati gli antecedenti e le ragioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire, per così dire, chirurgicamente, con due commi all'interno del procedimento di pignoramento presso terzi. A parte una valutazione sulla validità della riforma che sarà possibile fare soltanto alla prova dei fatti, si trattava in effetti di una lacuna, come altre ve ne sono nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, che continua a comportare numerosi inconvenienti. Vedremo se la giurisprudenza riuscirà in via interpretativa ad alleggerire il peso di una sanzione - quella d'inefficacia del pignoramento - che sembra sproporzionata soprattutto rispetto all'obbligo di deposito dell'avviso.

Inoltre, l'obbligo di comunicazione, se da un lato appare giustificato rispetto alla posizione del terzo pignorato, per le ragioni che si sono esposte, dall'altro, risulta essere eccessivo per la posizione del debitore esecutato. Quest'ultimo, a differenza del terzo, è "parte" interessata della procedura e, pertanto, dallo stesso ben si potrebbe pretendere un comportamento diligente consistente nel richiedere informazioni in cancelleria circa la sussistenza di procedimenti esecutivi a suo carico.

Ovviamente, il codice di procedura civile deve prevedere tempi certi per l'iscrizione a ruolo del pignoramento.

A tal fine, altre strade forse potevano essere battute, che non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo per il creditore procedente.

Si sarebbe potuto prevedere il dovere in capo all'UNEP di comunicare con uno specifico avviso al creditore procedente l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento e la possibilità di poter ritirare l'originale presso l'ufficio. A far data dalla notifica dell'avviso, esclusivamente tramite Pec, sarebbe partito il termine di 30 giorni per l'iscrizione della procedura. In tal modo, si sarebbe sicuramente sottratto al creditore il potere di decidere quando far partire il termine per iscrivere, e di conseguenza si sarebbero fissati tempi certi di andamento dell'esecuzione.

Diversamente si potrebbe applicare l'art. 497 c.p.c., il quale richiede a pena di perdita di efficacia del pignoramento, che l'istanza di assegnazione o vendita venga avanzata entro il termine di 45 giorni dal compimento del pignoramento. Correttamente applicata anche ai pignoramenti presso terzi - e sempre che si ritenga rilevabile d'ufficio dal giudice -, tale norma obbligherebbe il creditore procedente a ritirare celermente gli atti dall'UNEP per procedere all'iscrizione, dato che, soltanto una volta iscritto il pignoramento gli sarà possibile fare istanza di assegnazione entro il termine.

In tal modo, si limiterebbe il periodo di tempo in cui debitore e terzo non sanno se il creditore procederà ad iscrivere e, d'altra parte, non si prevederebbe nessun nuovo onere in capo al creditore.

[1]LEGGE 26 novembre 2021, n. 20, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021. Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata. (21G00229).

[2]La Legge stabilisce al comma 37 che le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Considerato che il procedimento esecutivo inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e che la Legge è entrata in vigore il 24.12.2021, soggiaceranno alla nuova disciplina tutti i procedimenti in cui il pignoramento sia stato notificato dal 22.6.2022 in poi.



[3]Articolo così modificato dal D.L. n. 132/14. Nel regime precedente era l'ufficiale giudiziario a dover depositare l'originale della notifica in cancelleria per la formazione del fascicolo.

[4]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115. art. 14: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato".

[5]vedi ALESSANDRO BARALE, L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, in ILCASO.it, 11 aprile 2022

domenica 5 giugno 2022

Cosa giuste da sapere

 https://www.cassaforense.it/media/7252/nuovo-codice-deotologico-forense
_2018.pdf
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E' importante sapere il nuovo codice deontologico dell'avvocato. Come in tutte le cose vi è il Pro ed il Contro, ma leggere attentamente per prevenire eventuali brogli da parte dell'avv.

c'è un dicitur che è antico ........... l'avvocato se può ti frega e non attua una buona difesa, Perchè i soldi che darai non sono mai sufficienti, anche se concordati. Tanto per cominciare non promette il buon esito, ma guando viene fuori la sua difesa molto scarna, dando la colpa al giudice o alla controparte che è un avvocato scorretto ............. fate bene attenzione di certi avvocati che fanno tutto e bene ........... già in questo c'è una stonatura.

Dunque occhi ed orecchie molto aperti.

Poi aggiungerò altri codici deontologici di altri professionisti.

Sempre per una certa conoscenza. Aiuta sicuramente.

Rap. non è un ballo

 



In un blog vi era un argomento uomo/donna ........ post lungo e ben fatto.
Certo argomento molto succoso ed problema ancora vivo ed attualissimo. Non ho difeso la donna, non ne ha di bisogno di una mia difesa, ma ho condannato l'uomo in quanto lo definisco un fallito nel rapporto uomo donna.
Per fortuna non tutti gli uomini, una buona maggioranza ha un buon rapporto con la propia moglie o compagna o ancora fidanzata ......... ed oggi l'uomo di sana costituzione mentale a casa aiuta la propia donna, magari non i tutti i sevizi, ma sicuramente con i propi figli ci si dedica ............ne conosco, e li vedo in giro con le carrozzine o con i bambini piccoli a portarli a giocare al parco o in qualche villa pubblica.

Ma questo non solo ora, ma vi parlo anche di 60 anni fa .............. certo non usciva con le carrozzine ma in casa erano dedicati alla casa.

Questa stessa signora non era daccordo col mio pensare che deriva da ciò che vedo è vedevo, cambiano i modi, ma c'era questo aiuta da parte del "marito" o quello che gli veniva.

Mi è dispiaciuto.
Ma sono certo che la mia analisi è nel giusto.

sabato 4 giugno 2022

Legge 3/2012

Questa Legge è stata creata da un Magistrato, non chiedetemi il nome, da qualche parte l'ho letto, ma non ho preso appunti.

Perchè era successo un fatto molto eclatante ...... un'imprenditore si è suicidato per i troppi debiti, che non poteva onorare più ........ colpa della crisi? ma non si è suicidato solo questo imprenditore, qualche altro gli ha fatto compagnia.
Dunque è stata creata questa legge per gli imprenditori ed i commercianti ...... ma anche chi perdeva il posto di lavoro e non poteva pagare il mutuo ...... quest'ultimo era più bene accetto in un Tribunale .... tutti hanno la mira di una casa, dunque da salvare, dunque c'era un Giudice più ben disposto verso questa categoria.

Mentre per i commercianti e gli imprenditori molto meno ben disposti, qui si entra nella sezione della fallimentare una sezione dei Tribunali molto ambita da avvocati, da commercialisti, dove ci sono le vendite immobiliari e mobiliari ....... viene chiamata la sezione del magna magna ......non capisco il perchè ma molti addetti a questo di colpo stanno bene economicamente. Dovete pensare che una perizia viene calcolata a partire da 2000€ si arriva a 5000€ dunque pensate a questa persone che fanno le inumane cose per entrare a far parte .......... e poi si dice correnti d'aria ...... ahahahaah 

Anche perchè le banche che prima hanno steso tappeti rossi, una volta che sono certi che sono "fritti" li abbandonano, e questa legge a loro da fastidio ....... ma ho sentito dire da più parti anche ai giudici non la vedono di buon occhio questa legge ........... Ci sono Tribunale che se potessero riesumare il Diritto Romano, lo farebbero piacevolmente.

Nel diritto romano il creditore aveva la possibilità di uccidere o renderlo schiavo, renderlo schiavo già gli riconosceva un suo saper fare, oppure decideva di amputare una mano se rubava o altro arto ....... ma bon gli toglieno la dignità, come avviene oggi nei tribunali ........ oltre la dignità vanno avanti con la pelle.

In effetti di questa legge si parla molto pocho ......... anche i commercianti che ne fanno uso la vivono con vergogna ....... propio non capisco, ci sono le leggi per attuarle, menre c'è un petsonale che lo chiameremo Operatore del Diritto  Non dico che la sconsiglia, fa di peggio ......... non la tiene nemmeno in considerazione.
Magna Magna
non lo so, non lavoro al tribunale

Decreti ingiuntivi

 https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-ingiuntivo/#:~:text=Cos'%C3%A8%20il%20decreto%20ingiuntivo%20o%20ingiunzione%20di%
20pagamento&text=Il%20decreto%20ingiuntivo%20verr%C3%A0%20emesso,alcuni%20
documenti%20validi%20come%20prova.
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Art. 633. Codice Procedura Civile
(Condizioni di ammissibilità)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
(...) (1)

(1) Il comma che recitava: "L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana." è stato abrogato dal D.Lgs. n. 231/2002.
_______________

Leggi anche "Decreto ingiuntivo: la guida completa". 

Per approfondimenti vedi la voce "Procedimento di ingiunzione" di Altalexpedia. 

Tutela processuale frazionata? Sì a distinte azioni di recupero del credito, Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 24 aprile 2020, n. 8165. 

Tribunale, Verona, decreto 03 luglio 2018, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23 febbraio 2018 n° 4485, Trib. Lecce, sez. Maglie, sentenza 16 giugno 2009, n. 201, Trib. Bari, sez. II civile, sentenza 7 settembre 2009, n. 2597 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 gennaio 2010, n. 28 in Altalex Massimario.

Da qualche mese a questa parte sono partite centinaia e centinaia di questi Decreti d'ingiuzione di pagamento .......... Crisi si cresi no guando si tratta di soldi si interroga il Tribunale.
Che ben venga il Tribunale se ci sono due bravi avvocati ed un superlativo giudice che applichi la legge. Non dimentichamo che alla somma bisogna calcolare gli interessi .......Valutazione non difficile se c'è un bravo consulente che sappia contare ...... è conoscere le leggi d'Usura ed il TUB testo unico bancario. 

Ma l'avv. ha l'obbligo di dire al cliente quando l'esito(da fare) della causa è infausta

file:///C:/Users/bs/Downloads/la-responsabilita-dell-avvocato.pdf
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 LA RESPONSABILITA DELL'AVVOCATO La natura del contratto : principi generali Il contratto che intercorre tra l'avvocato ed il cliente in virtù del quale il primo si impegna a prestare la propria opera professionale in favore del secondo è qualificato dalla giurisprudenza come mandato professionale a tempo (cfr. cass. 63/326). Può avere ad oggetto sia una attività giudiziale che stragiudiziale. Il cliente è colui che ha conferito l'incarico al professionista e che non necessariamente coincide con colui nel cui interesse la prestazione deve essere eseguita, il cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo al professionista, Il rapporto tra cliente e professionista è regolato dalle norme sul mandato e, dagli art. 2230 e ss. del c.c. E dalle norme del codice di deontologia professionale. Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi esteso impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti atteso il carattere personale e fiduciario.(cfr. Cass. Civ. II sezione n. 11922 dell'11/9/2000). Al fine di esaminare la responsabilità dell'avvocato bisogna far riferimento all' Art. 1176. Diligenza nell'adempimento “ “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” all' Art. 1218. Responsabilità del debitore “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. all'Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera “ Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La responsabilità dell'avvocato può essere a) penale ad. es. art. 380 c.p., patrocinio o consulenza infedele, 381 altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, b) disciplinare; c) e civile. La responsabilità dell'avvocato va inquadrata nell'ambito della responsabilità del professionista che negli ultimi anni ha avuto una rapida evoluzione. L'obbligazione dell'avvocato assunta mediante la stipulazione di un contratto professionale di prestazione d'opera intellettuale è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. Occorre quindi fare riferimento al criterio della diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c.II comma rapportata alla natura dell'attività esercitata, cosicchè la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella del professionista di preparazione tecnica e di attenzioni medie. L'art. 2236 c.c. prevede una deroga alle norme generali che disciplinano l'inadempimento, giustificata dalla natura e dal contenuto della prestazione richiesta, allorchè questa comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, nel qual caso potrà essere ravvisata la responsabilità del professionista solo in caso di dolo o colpa grave. Gravano inoltre sul professionista oneri informativi -onere che come vedremo avranno valenza sempre maggiore ai fini della valutazione della responsabilità. In particolare l'avvocato, malgrado l'obbligazione assunta sia di mezzi e non di risultato, deve adempiere sia all'atto del conferimento dell'incarico che nel corso dello svolgimento dello stesso anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione informazione essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato e comunque produttive di rischio e di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessario o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. E' stato altresì precisato che il rilascio al difensore della procura necessaria all'esercizio del potere di rappresentanza in giudizio, ovvero allo jus postulandi, non è sufficiente a provare l'avvenuta informazione del cliente di tutte le circostanza indispensabili ad assumere una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di promuovere o intervenire in una controversia. In alcuni casi tuttavia l'avvocato assume una obbligazione di risultato quali ad es. verificare la sussistenza di procedure esecutive immobiliari in cui intervenire; l'interruzione del termine di prescrizione; proposizione di un appello, redazione di un parere, la redazione di un contratto. In tutti questi casi un risarcimento del danno dovrà essere riconosciuto ma sempre che , pur su base probabilistica, l'esatto adempimento avrebbe consentito in concreto di raggiungere il risultato sperato. Ipotesi tipiche di responsabilità dell'avvocato sono: 1) il colposo mancato rilievo della prescrizione: l'avvocato risponde se non eccepisce la prescrizione o se ha iniziato la causa senza aver rilevato l'esistenza della prescrizione del diritto e se eccepita la prescrizione da parte del convenuto, non abbia avvisato di ciò il proprio cliente; 2) per l'intervenuta decadenza, per la mancata colposa proposizione di una valida impugnazione, della redazione di un atto, per la mancata intimazione dei testi, per la colposa erronea interpretazione di una norma; 3) per la mancata partecipazione alle udienze, per il mancato deposito di atti e/o documenti; 4) per la mancata informazione relativa a essenziali scelte processuali; 5) per l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto. Tutto ciò va però attentamente valutato; ad esempio la proposizione di un appello infondato potrebbe indurre le parti a transigere la causa. Gli obblighi accessori Il dovere di informazione assume un particolare importanza con riferimento all'ipotesi di recesso del professionista. Il disposto di cui all'art. 2237 III comma c.c. Prevede che “il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo di evitare un pregiudizio al cliente”, ciò comporta che il professionista che recede dall'incarico deve informare il cliente dello stato del giudizio e degli adempimenti che restano ancora da compiere, ciò a maggior ragione ove i temoi non consentano al nuovo difensore di provvedervi. Excursus In tema di responsabilità civile del professionista a partire dagli inizi del 2000 si è verificato un mutamento rispetto alla posizione precedentemente assunta dalla giurisprudenza, volta ad una tutela sempre maggiore del cliente avente l'intento di riportare il rapporto professionista -cliente alla logica codicistica al rapporto tra debitore semplice e creditore semplice. Sino agli anni 50 l'avvocato godeva di una sorta di impunità fondata sul presupposto che la di lui responsabilità avrebbe potuto essere affermata solo dove si fosse potuto stabilire con certezza un rapporto tra diligenza ed esito favorevole ma ciòera impossibile in quanto “ogni sentenza è condizionata da una quantità di fattori inimmaginabili, da indurre a negare la sussistenza un danno risarcibile, anche in presenza di una accertata negligenza professionale” (cfr. trib. Roma 3 marzo 1954). La stessa corte di Cassazione nel 1931 (sentenza n. 495 del 10 febbraio 1931) ha affermato che il procuratore in colpa per l'omessa interposizione di appello di cui abbia assunto l'incarico dal proprio cliente può farsi carico del rimborso delle spese invano anticipategli, ma non del danno incerto ed eventuale desunto da una stima preventiva dell'esito della lite, posto che secondo la SC ”habent sua sidera lites” nel senso che nel calcolo concorrono elementi di difficile valutazione, quali l'opinione personale del giudice, il suo apprezzamento delle prove, l'apprestamento delle stesse, il corso del giudizio ecc. La responsabilità dell'avvocato era considerata una eccezione giustificata sulla base di due considerazioni 1) l'impossibilità di prevedere l'esito della lite; 2) inammissibilità del riesame di controversie già decise con sentenza passata in giudicato Basti pensare che nello stesso periodo l'errore medico l'errore medico era in una sentenza definito un ”disgraziato fardello della scienza medica”. Al cui accertamento si procedeva tenendo conto di cautele, esimenti e scusanti, e ove mai verificata la responsabilità medica godeva di attenuanti. Il riferimento alla responsabilità medica non è casuale perchè proprio tale responsabilità ha assunto una posizione centrale in tema di responsabilità di professioni intellettuali ed è destinata a far da traino alla responsabilità degli altri professionisti. L'esame della giurisprudenza in tema di responsabilità civile del professionista negli ultimi anni e l'incremento di cause di responsabilità professionale dell'avvocato, conforta tale affermazione. La disciplina codicistica cui bisogna far riferimento è quella dettata dall'art. 2236 c.c., inizialmente volta a tutelare esigenze corporativistiche, successivamente è stato interpretato in linea con il dettato costituzionale. In particolare con la sentenza n. 166 del 28 novembre 1973 la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale della norma “ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di graduare i presupposti della responsabilità in ragione della difficoltà della prestazione. “L'art. 2236 c.c. Risulta non più norma eccezionale ma applicazione concreta del principio di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c. al quale l'avvocato deve attenersi nell'esercizio dell'attività professionale”. La Cassazione (499/2001) ha altresì precisato che il rapporto tra le due norme è di integrazione per complementarietà per cui la regola generale è quella dettata dall'art. 1176 c,c, con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera il 2236 c.c. delimitando così la responsabilità dell'avv. al dolo o colpa grave. L'avvocato in buona sostanza deve porre in essere un'attività diligente secondo lo standard professionale che in quel momento storico e in quella particolare situazione il giudice investito della questione ritiene sussistente “l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il criterio di cui all'art. 1176 c.c, sicchè la diligenza che il professionista deve utilizzare è quella media, cioè quella del professionista di preparazione professionale e attenzione medie, salvo il caso in cui la prestazione professionale involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi la previsione di cui all'art. 2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave. L'accertamento relativo al se la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. 7618/1997). L'ONERE DELLA PROVA In tema di responsabilità professionale in generale vale il principio secondo cui “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attività e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista, rimanendo a carico di quest'ultimo la dimostrazione della impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione stessa (cfr. Cass. 2230/73). In tema di onere della prova bisogna far riferimento al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. La discussa distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ha consentito nel passato alla giurisprudenza di stabilire un regime di prova dell'inadempimento senz'altro più favorevole al professionista-debitore, e ciò malgrado le critiche che in dottrina sono state levate contro tale sorta di distinzione (ricordiamo fra tutti il Mengoni). Bisognerà attendere il 2005 perchè la Giurisprudenza di legittimità faccia proprie tali critiche sancendo il superamento della distinzione sul piano sostanziale, verosimilmente sull'onda di altri pronunciamenti in tema di responsabilità medica che ne avevano già decretato il tramonto. La Corte di cassazione con la sentenza 13533 del 30/10/2001 ha tentato di ricondurre ad unità il regime probatorio con riferimento alle azioni previste dall'art 1453.c.c. La Corte sulla base di criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di vicinanza della prova, di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito, enuncia il principio secondo cui “in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di diritti accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative del beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”. Pochi anni dopo la Corte con due sentenza la 10297/2004 e la 11488/2004, in tema di responsabilità medica - operando un deciso mutamento rispetto al consolidato orientamento che chiedeva al paziente la prova dell'inadempimento del medico o della struttura sanitaria sulla premessa che la “relazione tra medico e paziente (o struttura sanitaria) e di carattere contrattuale - afferma “ che in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c. (non compete al paziente provare la colpa, né tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c..) essere allegate e provate dal medico. Le S.U. Della S.C. con la sentenza n. 15781/2005 prima e con la 577/2008 dopo, hanno approfonditamente analizzato il tema relativo alla distinzione tra O di mezzi e O di risultato; nell'esaminare l'applicabilità dell'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi della prestazione d'opera, in particolare di un progettista e direttore dei lavori, hanno affermato che la distinzione tra O di mezzi e O di risultato ha solo carattere descrittivo e non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi come lo stesso standard di diligenza sia cresciuto sensibilmente, comprimendo l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà. Questo orientamento verrà come già detto ulteriormente avallato dalla sentenza n. 577/2008 che stempera ulteriormente la distinzione tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato laddove la Corte precisa: tale impostazione non è immune da profili problematici, specie se applicata proprio alle ipotesi di prestazioni d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni. Riconosce la Corte che in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, prende atto poi che la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato è stata utilizzata dalla giurisprudenza per risolvere problemi di ordine pratico quali la ripartizione dell'onere della prova tra le parti, e l'individuazione dell'obbligo ai fini del giudizio. Rileva che in qualche caso per ampliare la sfera di responsabilità del professionista si è operata “una sorta di metamorfosi dell'O. di mezzi in O di risultato mediante l'individuazione di doveri di informazione e di avviso definiti accessori ma integrativi, rispetto all'obbligo primario della prestazione ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione. Le S.U. Manifestano il loro dissenso in tema di nesso di causalità espreso lae pronunce a sezioni semplici, secondo cui è il paziente che deve fornire la prova del messo di causalità tra azione ed omissione ed evento dannoso, in quanto ciò è frutti della distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato Affermano le S.U. che “ se può avere una funzione descrittiva è dogmaticamente superata quantomeno in tema di riparto dell'onere probatorio dalla sentenza n.13533/2001 e ribadiscono le motivazioni di cui alla sentenza n. 15781/2005. Quel che è importante evidenziare è che con la sentenza 577/2008 le S.U. richiamando quella del 2001 n. 13533 hanno affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2967 c.c in tema di responsabilità contrattuale è identico sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione ex ar. 1453, sia che si domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. senza richiamarsi in alcun modo la distinzione tra O di mezzi e di risultato. Le S.U. affermano che “L'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno nelle O c.d. Di COMPORTAMENTO (si evidenzia l'uso di questa espressione rispetto a quella tradizionale di O di mezzo) non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, quale esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno comporterà al debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che , pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”. Nella sentenza citata le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: ”In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Al debitore competerà dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. COME rileva il principio della vicinanza dell'onere della prova nella cause di responsabilità professionale dell'avvocato? Di solito la responsabilità dell'avvocato è inerente ad una omissione: la decadenza dalla proposizione dell'appello, dall'opposizione, la prescrizione, la mancata partecipazione alle udienza: in tal caso graverà sull'avvocato l'onere di provare che nonostante tale omissione non v'è nesso di causalità tra omissione e danno. Si evidenzia tuttavia come sempre più sentenze della SC successive in materia di responsabilità dell'avvocato non si accontentino della mera allegazione dell'inadempimento imponendo al cliente di fornire la prova di idonei dati obbiettivo sulla scorta dei quali il giudice potrà valutare l'attività del professionista. La Cassazione con la sentenza n. 230 dell'11/1/10 ha affermato : “il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato sicchè l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento dell'utile al cui mira il cliente ma soltanto alla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata”. Il patto di quota lite Nell'ottica di abolire la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato con riferimento alla prestazione dell'avvocato si inserisce la norma che ha previsto l'abrogazione del patto di quota lite. Il terzo comma dell'art,. 2233 c.c. che prevedeva tale divieto, è stato sostituito dall'art. 2 comma II bis del d.legge n. 223 4/7/2006 convertito il legge 248/2006, nella sua vigente formulazione tale norma prevede la nullità dei patti conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali se non redatti in forma scritta. Da autorevole dottrina (Covucci, Ponzanelli) è stato dunque affermato che il subordinare gli onorari dovuti per l'assistenza e la consulenza alla vittoria di una causa indica chiaramente che non sono più l'assistenza e la consulenza ad essere remunerate, ma il conseguimento di un risultato preciso per il cliente, cui consegue il riconoscimento di un'utilità per il professionista. L'alea della remunerazione viene cioè fatta gravare sul professionista con un rivoluzionario superamento rispetto alla impostazione passata nella quale il carattere onorario non poteva essere messo in discussione. IL NESSO DI CAUSALITA' L'accertamento del nesso di causalità rappresenta sicuramente il momento più difficile nei giudizi di responsabilità: ciò in particolar modo con riferimento alle natura dell'obbligazione su cui si fonda la valutazione dell'inadempimento del professionista. Sull'argomento si registrano due orientamenti. In particolare le S.U. della Cass. con la sentenza n. 25266/2008 ha affermato che “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e in definitiva, la certezza morale, che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione”. (Nella fattispecie il cliente contestava al proprio difensore la mala gestio in una causa in cui era stato convenuto per i danni subiti dall'attore in occasione di un incidente stradale. La mala gestio era indiscutibile ma i giudici di merito avevano escluso ogni rapporto di causalità tra la suddetta mala gestio e la soccombenza dell'assistito nella precedente causa (nello stesso senso Cass. 16846/2005, 4044/94). Invece numerose decisioni al criterio della certezza degli effetti di una diversa condotta hanno preferito quello della probabilità degli effetti a dell'idoneità di tale condotta a produrli (cfr. Cass. 9238/2007 con cui la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non vi era certezza, ma neppure la possibilità di accertare che la domanda potesse essere accolta, posto che non era dato conoscere quali fossero esattamente le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto deporre). E anche Cass. 8151/2009 che conferma la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'avvocato per la mancata riassunzione di una causa per risarcimento danni da circolazione stradale dopo l'interruzione seguito della messa in liquidazione coatta della Compagnia di assicurazione convenuta dallo stesso avvocato. Da ultimo, tuttavia la Cass. (20828/2009) nel caso di mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una sentenza sfavorevole, con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione, ritorna sulla necessità per il cliente di “produrre mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame se proposto sarebbe stato accolto”, richiamandosi nell'applicazione dell'enunciato controfattuale, adottato per l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica, derivante da condotta omissiva, al criterio del “più probabile che non “, già formulato dalla sentenza della Cass. 21619/2007 ancora una volta in tema di responsabilità medica sul presupposto che il nesso di causalità rappresenti “la misura della relazione probabilistica concreta tra comportamento e fatto dannoso (successivamente confermato dalla S.U. con la sentenza 581/2008. Nello stesso senso sono altre sentenze della Cassazione la 12535/2009 in tema di appello penale tardivamente depositato. Che afferma che “sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi del giudizio, perchè si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, infatti equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità che necessariamente implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa: valutazione dalla quale il ricorrente prescinde del tutto dato che in ricorso non viene fatto alcun accenno al merito, neppure quanto ai contenuti che il giudice di appello avrebbe potuto rilevare. Pronunce recenti ingerenze sulle strategie processuali Le c.d. “Cause perse in partenza ” Sono le cause rispetto alle quali la soccombenza appare l'esito più probabile se non quasi certo. I tali casi la perdita dipende dalla oggettiva ed evidente fondatezza del diritto altrui e non dall'attività sbagliata del proprio avvocato. E tuttavia quando una causa appare persa sin dall'inizio l'avvocato non è esente da responsabilità e non può disinteressarsi della pratica affidatagli dal cliente, in attesa della scontata e prevedibile sentenza negativa. La fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. aveva ad oggetto l'acquisto di una Ferrari a non domino e l'acquirente ne aveva subito l'evizione. La Corte con la sentenza n. 15717/2010 nell'enunciare un principio di deontologia, professionale ancor prima che di diritto, fa delle valutazioni in ordine al contenuto della diligenza tecnica che deve informare l'attività professionale dell'avvocato affermando che “E' indubbio che – anche e soprattutto con riferimento alle c.d. Cause perse (ammesso e non concesso che tale fosse quella di che trattasi) all'attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente... Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa. Egli in tal modo espone il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per la difesa di controparte. Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere dell'avv. …..... quantomeno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva comportamento che è da ritenere doveroso … ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito”. Da ciò consegue che l'avv. prima di tutto deve informare il cliente della scarse o nulle possibilità di successo insite nella causa che gli viene affidate e delle possibili conseguenze pregiudizievoli di una partecipazione al giudizio. Deve altresì svolgere una attività di dissuasione, rivolta a convincere il cliente a desistere dal proprio intento di agire o resistere in giudizio. Il difensore può decidere di non accettare una causa che prevede di perdere. Se il professionista non adegua la propria condotta ai sopra enunciati principi egli non adempie correttamente all'incarico affidatogli ed è quindi tenuto a risarcire i danni derivanti da una inadeguata attività. In tal caso il danno va rapportato alle spese sostenute per la propria e la altrui difesa. Ed ancora la Cassazione è intervenuta anche con riferimento alle strategie processuale adottate dall'avvocato. Con l'ordinanza 17506 del 26/7/2010 La Cassazione respinge per manifesta infondatezza il ricorso contro una sentenza di condanna di un avvocato a risarcire al proprio cliente i danni derivanti dalla violazione del dovere di diligenza professionale, nella scelta delle strategia processuale adottata. In questo fattispecie l'avvocato per recuperare i compensi spettanti al proprio cliente architetto nei confronti di terzi, piuttosto che procedere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito stante l'abbondante documentazione a disposizione aveva promosso un giudizio ordinario. Ciò rappresenta una innovazione rispetto all'orientamento precedente secondo cui la responsabilità è stata esclusa in quanto la scelta delle strategie processuali non può essere fonte di responsabilità salvo il caso di dolo o colpa grave. Invero alla luce di costante giurisprudenza “nelle ipotesi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, ivi incluse le scelte processuali, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avocato a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 1847/2005, 10068/1996) . Ed ancora, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15728/2010 ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza della corte di appello che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale. Sostiene la Corte di cassazione, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, che “Il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sé ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire del danno dalla lamentata negligenza. L'appello protrae la durata del processo presenta le incertezze e la aleatorietà insite in ogni controversia, sicchè il poter disporre di un solo grado di giudizio per far valere compiutamente le proprie difese costituisce comunque un pregiudizio per la parte. Né si può sapere a posteriori se l'impugnazione avrebbe consentito alla parte di rimediare per intero ai danni derivanti dalle inadempienza del legale nel giudizio di primo grado. La Corte di appello avrebbe douto specificamene motivare su questi aspetti, per poter affermare che la proposizione dell'appello ha del tutto escluso l'esistenza del danno, anziché incidere se del caso solo sulla sua entità. Cassaz. 18360 del 6/8/2010 La fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte ha ad oggetto un giudizio di responsabilità professionale avente ad oggetto la responsabilità dell'avvocato per aver allungato la durata del processo a causa di una erronea dichiarazione che aveva provocato l'interruzione del processo. Afferma la corte : “non solo, l'errata o l'iniqua decisione, ma anche il ritardo nella definizione del giudizio (ancorchè correttamente deciso) costituisce circostanza potenzialmente produttiva di un danno risarcibile, come confermano le disposizioni di legge che consentono alle parti di far valere la responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei processi. Né il ritardo già accumulato può essere causa di esenzione di responsabilità per il difensore che, con il suo comportamento colposo, abbia provocato un ulteriore, sensibile dilazione della conclusione della causa; che anzi il sovrapporsi di nuovi rallentamenti ad una situazione già pregiudicata non può che aggravare le conseguenze dannose” Cass.n. 22274 del 4 ottobre 2 novembre 2010 L'obbligo di informazione come fonte di responsabilità La cassazione espressamente ricomprende l'obbligo di informazione nell'alveo della diligenza di cui all'art. 1176, II comma c.c. specificandolo nei doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, in adempimento dei quali l'avvocato è tenuto a rappresentare quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, nonché a sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr. cass. 12/10/2009 n. 21589 e 18/11/2009 n. 24344. In buona sostanza la violazione dell'obbligo di informazione diviene fonte di responsabilità sempre più ampia, secondo lo schema già adottato in tema di responsabilità medica. Per ultimo si evidenzia come l'obbligo di informazione è stato oggetto di previsione legislativa laddove il D. lgs. n. 4/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, all'art. 4 espressamente prevede che all'atto di conferimento dell'incarico l'avvocato debba fornire al cliente, secondo precise formalità, tutte le informazioni inerenti al procedimento di mediazione, pena l'annullabilità del contratto con l'assistito. IL DANNO DA PERDITA DI CHANCES Anche con riferimento alla responsabilità dell'avvocato è stata ammessa la risarcibilità del danno da perdita di chances. “ La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non é una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (Cass. 440/2004 Ed ancora la perdita di “chance si configura come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, atteso che non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un’identità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione anche, in tal caso, il creditore ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Invero “quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva, e di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chances di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chances è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi, indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è viceversa rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa (cfr. Cass. 23846/2008). Tale problematica è stata affrontata con riferimento alla omessa impugnazione La ammissibilità di tale voce di danno presuppone la possibilità di distinguere tra danno da mancata impugnazione e danno da perdita della possibilità di impugnazione. Tale distinzione è stata ritenuta ammissibile dalla S.C. Nell'ipotesi in cui un domiciliatario non aveva comunicato la notificazione di un atto impositivo, impedendone la impugnazione distinguendo tra “danno da mancata impugnazione e danno da perdita della possibilità di impugnazione ed ha precisato che tale secondo danno va “liquidato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta e, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo “ (Cass. 15759/2001). Tutto ciò però se solo alla stregua di idonee prova il cliente avesse provato che l'appello sarebbe stato accolto ove puntualmente proposto. In assenza di tale prova non v'è spazio per la risarcibilità del danno da pedita di chances così come affermato dalla cassazione con la sentenza (Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 27.05.2009, n. 12354 Alla luce di tale principio incorre in responsabilità professionale l'avvocato che abbia proposto tardivamente una opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità; il danneggiato ha dunque diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance (cfr. Trib. SR n. 1258/2010). Il Tribunale ha ritenuto che “può ragionevolmente stimarsi che comunque l'opposizione se tempestivamente proposta, avesse delle possibilità di condurre ad una pronuncia di accoglimento o di revoca del D.I. Opposto. Nè è del tutto improbabile che la lunghezza e la pendenza del giudizio avrebbero potuto favorire una transazione vantaggiosa. Il danno da perdita da chances non può che essere liquidato in maniera equitativa, tenendo principalmente conto dell'effettivo grado di probabilità di consecuzione del risultato utile e dell'importanza del bene finale avuto di mira”. La responsabilità dell'avvocato per violazioni di norme di deontologia In tema di rapporti tra violazioni di norme di deontologia professionalee responsabilità civile del professionista una recente sentenza della cassazione a S.U. la 26810/2007 ha stabilito che. a) In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative del precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello stato e come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità; b) sulla scorta di tale affermazione ha confermato l'interpretazione data all'art. 49 del suddetto codice a tenore de quale l'avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda alle effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che “iniziative giudiziali” hanno ad oggetto tutti quegli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo , suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. Nella fattispecie un avvocato aveva notificato in forza di una decina di cambiali una decina di precetti nel giro di pochi giorni allo stesso debitore. Alla luce di tali principi secondo autorevole dottrina muta il rapporto tra responsabilità civile e disciplinare che prima si ritenevano separati salvo che l'illecito disciplinare costituisse fatto illecito civile, alla luce di quanto espresso dalle S.U. La violazione delle norme del codice deontologico civile in quanto violazione di fonte normativa, non sono più violazione di una norma interna della categoria ma costituendo violazione di un precetto giuridico costituiscono contestualmente atto illecito. Tale illecito può avere rilevanza contrattuale, nei confronti del cliente, o extracontrattuale nei confronti dei terzi A conferma dell'orientamento altalenante in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso consiglio in materia successoria si segnala Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23 febbraio 2011, n. 4422) Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha erroneamente disconosciuto la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato il quale "seppure all'epoca dell'incarico mancasse buona parte della documentazione, e in prossimità della scadenza dei 6 mesi per la presentazione della denuncia di successione, omise di far presentare agli eredi, entro detto termine, una dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario che, ai sensi dell'art. 31 lett. d) Dlg. 31.10.1990 n. 346 ante novella, avrebbe procrastinato il termine finale per la presentazione della denuncia di successione di altri 6 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione del beneficio di inventario". La censura risulta manifestamente infondata, dovendosi escludere, come in sostanza ha osservato il giudice di secondo grado, che tra i doveri di un professionista sia compreso quello di "aggirare" le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio (che per l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede, per evitare la responsabilità ultra vires). Il principio da enunciare è dunque: "Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo" Relazione per l'incontro di studio “la responsabilità professionale” catania 11 marzo 2011 Relazione dell’Avv. Valeria Paterno – componente commissione di studi diritto e procedura civile Ordine Avvocati Catania

venerdì 3 giugno 2022

Sentenza della Corte Costituzionale

 S.131/2022 del 27/04/2022 C

Udienza Pubblica del 26/04/2022, Presidente AMATO, Redattore NAVARRETTA

Norme impugnate: Artt. 237, 262 e 299 del codice civile; art. 72, primo comma, del regio decreto 09/07/1939, n. 1238 e artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396.

Oggetto: Stato civile - Cognome del figlio legittimo - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, alla nascita, il solo cognome materno.
- Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno.
- Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori - Contrasto della disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 221/2021, 78/2020 e 25/2021

Senza Balbettare

 Qualcuno pensava che non ci sarei riuscito

Invece no, ci sono riuscito, ed anche bene.

Usare bene le cellule grigie aiuta molto



Tribù

 


Bello il Tribunale di Milano. E' il luogo dove avvengono le cose(in)giuste. 
Dove l'avvocato interpreta le leggi per difendere il cliente.
Mentre il Giudice non dovrebbe onterpretare ne le leggi ne gli articoli del C.C_ C.P: è relative Procedure, ma questo io non ve lo assicuro, ci sono Giudici che se credono fantasiosi, ed avvocato che si credono chissà chì come avv.
Vi posso assicurare che per essere un discreto avv. si deve studiare anche dopo la laurea, la giurispudenza è bella perchè è in continua evoluzione.
E poi miei cari cittadini italiani non vi accorgete nei vostri voti che non votale la gente pulita, che non ha nemmeno la multa ............. no da qualche anno a questa parte non si elegge un politico se non ha almeno 2 avvisi di garanzia certo se già è stato anche condannato è sicuramente un candito eletto o al Parlamento oppure al Senato.
a noi cittadini ci piacciono cosi con la fedina penale sporca ............. c'è più piacere nel votarlo.

Giurisprudenza a caso

 

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Whatsapp, messaggi espliciti a minorenne: è adescamento

Marco Martorana - Avvocato e Zakaria Sichi

Esame della fattispecie di reato ex art. 609 undecies e profili applicativi nella sentenza n. 3503/2022 del Tribunale di Salerno

Il fenomeno del sexting consiste nella condivisione di messaggi a sfondo sessuale attraverso l'utilizzo di pc o dispositivi mobili in rete. Accade quasi tutto sui social network, ragione per la quale non si fatica a capire quanto questa pratica sia diffusa soprattutto tra gli adolescenti (e quanto gravi siano i rischi connessi proprio per la delicatezza dell'età dei soggetti coinvolti). Lo sostiene peraltro “Save the children” che, intervenuto sull'argomento sulle colonne del proprio sito ufficiale, scrive: “Il sexting tra gli adolescenti rientra pienamente nel processo di costruzione  scoperta della propria identità, tipico di questo periodo. Insomma non è niente di nuovo, ma i mezzi attraverso cui si esprimono sono cambiati e si sono evoluti nel tempo”.

Come è risaputo, l’utilizzo di strumenti quali internet e social network impediscono di fatto una rimozione sicura e definitiva di tutto ciò che ivi inizia a circolare, comportando di fatto l’impossibilità di cancellare completamente gli effetti dannosi che condotte come quelle innanzi descritte comportano. Anche in considerazione del fisiologico sviluppo ormonale, è assai opportuno mettere in luce le principali criticità sottese. Ad esempio, secondo quanto riferito da Inside marketing "il 6% dei ragazzi comunità inferiore ai 14 anni avrebbe inviato foto intime tramite messaggi privati”.

Questo ci fa dunque capire che il sexting è praticato anche da preadolescenti la cui posizione, al cospetto della legge, richiama una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere.

Tribunale di Salerno di Sezione III penale Sentenza 18 novembre 2021 n. 3503 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE PENALE Il Giudice dott.ssa Cristina De Luca con l'intervento del V.P.O. dott.ssa Ma.CA. e con l'assistenza del Cancelliere Ga.PA. all'udienza del 18.11.2021, mediante lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale di primo grado NEI CONFRONTI DI (...) - nato a (...) il (...), libero, presente, difeso di fiducia dall'Avv. Vi.MI. IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 609 undecies c.p.: "perché, mediante l'utilizzo della chat "(...)", adescava la minore di anni 10 (...) attraverso atti consistenti in messaggi, foto e video a sfondo sessuale, inviando alla stessa un'immagine ritraente il suo organo genitale, proferendo espressioni del tipo "Di me ti puoi fidare, ti farò divertire, ti piace il mio c...zo". Con recidiva reiterata. PARTE CIVILE - (...), assistita dall'Avv. Sa.Ai. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto emesso dal P.M. in sede il 31.1.2020, l'odierno imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di adescamento di minorenni nei termini precisati nel capo di imputazione in epigrafe. All'odierna udienza l'imputato ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato ed ha reso spontanee dichiarazioni; in esito, previa discussione delle parti e camera di consiglio, il processo è stato deciso come da dispositivo contestualmente motivato. Il processo è sorto dalla denuncia sporta da (...), nella qualità di madre della minore (...), che aveva dieci anni all'epoca dei fatti. La signora (...) riferiva che era separata dal padre della bambina, (...), pertanto la figlia trascorreva dei periodi di vacanza senza di lei e con quest'ultimo in Francia. In queste occasioni la bambina utilizzava un telefono cellulare con connessione dati. Il 4.8.2017 il compagno della signora (...) aveva guardato lo smartphone di sua figlia ed aveva così notato che il 3 agosto le era stato inviato un messaggio da un'utenza n. (...), del seguente tenore: "Ciao, vuoi essere ospite nel mio letto?". Il suo compagno, fingendosi (...), aveva risposto chiedendo chi fosse all'interlocutore, il quale aveva scritto: "sono uno che ha qualcosa per te" ed aveva inviato una foto raffigurante l'organo genitale maschile, con la scritta: "questo è per te, ti piace?". La conversazione era proseguita e se ne riporta di seguito il contenuto, versato in atti previa estrapolazione dai messaggi (...), avvertendosi che per comodità di lettura l'imputato verrà individuato con la lettera D ((...)) e l'interlocutore con la lettera I (interlocutore). 4 agosto 2017, dalle ore 23.51 alle ore 00.05 I- Ma quanti anni hai D- Sono un uomo maturo e riservato ti puoi fidare ti farò divertire ti piace il mio c...zo I- Ma io sono una bambina D- Quanti anni ha io voglio solo farti divertire non farti male I- 10 anni D- Ti piace succhiare il c...zo I- Sono piccola ho detto...Dove abiti D- Io a Nola ma ti piace succhiare il mio c...zo? I- Come hai il mio numero? D- Tu mi hai dato stavano chattando allora lo vuoi si o no I- Ma io non ti ho dato il mio numero D- wwf I- Ce l'hanno solo i miei genitori...che fai. Che cosa wwf Data indicata come "Ieri" dalle ore 16.36 alle ore 21.39 D-Ciao come stai I- Bene D-invia un filmato con genitali maschili I- Ma perché mi mandi questo io non capisco D- Vedi se ti piace così I-Ma io sono piccola L'imputato, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, ha ammesso di aver inviato i messaggi; tuttavia ha precisato che non aveva creduto al fatto che il suo interlocutore fosse una minorenne e che comunque aveva smesso di inviare messaggi quando quest'ultimo non aveva più risposto, senza ulteriori insistenze. La difesa ha rilevato nel corso della discussione che il reato non sarebbe consumato, in quanto i messaggi non erano intercorsi con la minore bensì con un adulto e in ogni caso il numero telefonico non era intestato alla bambina bensì alla madre di quest'ultima. Va osservato anzitutto che la fattispecie di cui all'art. 609-undecies c.p. rappresenta un reato di pericolo concreto, che non richiede il nocumento effettivo del bene giuridico tutelato, ma è volto a neutralizzare il rischio di commissione di più gravi reati a sfondo sessuale. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la potenziale minaccia subita dal bene giuridico si concretizza nella sussistenza del dolo specifico finalizzato al compimento dei reati-scopo previsti dalla disposizione. Le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore divengono sanzionabili a titolo di adescamento quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile. Il legislatore, dunque, ha anticipato la tutela penale alle condotte preparatorie dei reati al quale la volontà dell'agente è finalizzata; proprio con riferimento al dolo specifico, è richiesto che l'autore agisca con la coscienza e volontà degli elementi oggettivi della fattispecie, ad eccezione dell'età della vittima. Infatti, l'art. 609 sexies c.p. prevede che per i reati in materia sessuale, compreso quello in esame, l'autore non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, le argomentazioni difensive devono essere disattese. La dinamica della vicenda, tipica delle vicende di adescamento on line, esclude l'ignoranza incolpevole dell'imputato. A tal fine è irrilevante l'intestazione del telefono alla madre, posto che il numero dei soggetti minorenni non può mai essere intestato loro. Nel caso in esame, peraltro, ad onta delle giustificazioni offerte dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni, l'interlocutore del (...) ha più volte ribadito di essere una bambina di dieci anni.. Quanto alla circostanza che a rispondere ai messaggi fosse in realtà un soggetto maggiore d'età, la fisionomia della fattispecie, sopra descritta, esclude che sia necessario che la condotta di adescamento trovi effettivamente quale interlocutore il minore adescato. L'imputato, pertanto, deve essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto. Quanto alla pena, il certificato penale reca due precedenti per rissa e per violazione di sigilli, risalenti rispettivamente al 2005 ed al 2002, che consentono di escludere la recidiva reiterata contestata, in quanto non rivelatrice di una maggiore pericolosità specifica dell'imputato. Appare dunque congrua, alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e in particolare delle modalità dell'azione, che appaiono allarmanti perché la condotta è assistita da foto e filmati assolutamente espliciti e scabrosi, inviati ad una bambina di dieci anni nell'evidente tentativo di carpirne la curiosità e la fiducia, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (p.b. anni 2 di reclusione, così diminuita ex art. 62 bis c.p.), seguita dalla condanna alle spese processuali ed alle pene accessorie indicate dall'art. 609 nonies c.p. Segue altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, che si liquideranno nella competente sede civile, nonché al pagamento nei confronti della parte civile delle spese processuali, liquidate in dispositivo. La biografia penale, che come si è rilevato reca precedenti per reati di diversa natura e risalenti nel tempo, consente di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Visti gli artt. 438-533-535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna, applicata la diminuente del rito, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed alle spese processuali. Dichiara sospesa a termini e condizioni di legge la pena sopra inflitta. Visto l'art. 609 nonies c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo da ogni ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; nonché l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi dinanzi il competente giudice civile, nonché alla refusione nei confronti della parte civile delle spese processuali che si liquidano in Euro 1100,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Motivi contestuali. Così deciso in Salerno il 18 novembre 2021. Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2021.